Va resa l’euroritenuta sui capitali rientrati

14 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 19 NOVEMBRE 2018 di Marcello Maria De Vito

REDDITI DI CAPITALE

L’omesso quadro RW non blocca il rimborso post voluntary disclosure

Il rifiuto dell’agenzia delle Entrate a rimborsare l’euroritenuta in caso di voluntary disclosure del contribuente è contraria all’accordo internazionale contro le doppie imposizioni tra Unione europea e Svizzera, con conseguente violazione della direttiva 2003/48/Ce in base alla quale lo Stato di residenza fiscale può sostituire il meccanismo del credito con un rimborso della ritenuta alla fonte. Lo afferma la Ctr Lombardia 4031/2/2018 (presidente e relatore Silocchi).
Un contribuente chiedeva il rimborso dell’euroritenuta, applicata su redditi di capitale conseguiti all’estero dal 2010 al 2013, in base all’accordo tra Ue e Svizzera del 2004. Il contribuente non aveva dichiarato queste disponibilità, ma aveva successivamente aderito alla voluntary disclosure.
L’ufficio opponeva il rifiuto che veniva impugnato in Ctp. Il contribuente eccepiva che le violazioni erano solo formali, trattandosi di omessa compilazione del quadro RW. Quindi, se i redditi esteri fossero stati indicati, sarebbe emerso un credito d’imposta grazie all’euroritenuta. Sosteneva poi che l’ufficio aveva violato l’accordo esistente tra Ue e Svizzera, realizzando doppia imposizione su redditi di capitale.
L’ufficio resisteva, affermando che l’istanza di rimborso era inammissibile perché in contrasto con la voluntary disclosure perfezionata e per il fatto che l’accertamento definito in adesione non era impugnabile, né integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. La Ctp accoglieva il ricorso. L’Agenzia impugnava la sentenza, eccependo che il contribuente avendo scelto la definizione agevolata non poteva più modificare l’accordo accettato, nel quale non era previsto alcun credito.
Si costituiva il contribuente, osservando che l’Italia, percependo l’euroritenuta, aveva incassato due volte l’imposta, in violazione dell’accordo Ue-Svizzera. Avendo aderito alla voluntary disclosure, aveva evidenziato disponibilità, che, se dichiarate, avrebbero procurato un credito d’imposta. Le Entrate, nel liquidare il dovuto, non avevano tenuto conto dell’euroritenuta, percependo quindi una doppia imposizione.
La Ctr osserva che il rifiuto di rimborsare l’euroritenuta in caso voluntary disclosure è contraria all’accordo contro la doppia imposizione esistente tra Ue e Svizzera, con conseguente violazione della direttiva 2003/48/Ce. Quest’ultima, all’articolo 14, afferma che lo Stato di residenza fiscale può sostituire il meccanismo del credito per le imposte estere con un rimborso della ritenuta alla fonte.
Inoltre non convince, secondo il collegio, l’obiezione che esclude il credito per le imposte estere nel caso di omessa indicazione dei redditi in dichiarazione. La Ctr ricorda che, secondo la stessa circolare dell’Agenzia, può essere riconosciuto il credito d’imposta sia in caso di ravvedimento operoso lungo, sia in presenza di contestazioni da parte del Fisco. Ciò rende illogico ancorare il rifiuto al dato formale dell’adesione alla voluntary disclosure.
Pertanto, la Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio e ordinato il rimborso dell’euroritenuta.

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