Sponsor, non conta la spesa elevata

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 28 Agosto 2017 di Marcello Maria De Vito

Reddito d’impresa. Bastano le foto delle gare sportive in cui compare il logo a provare l’effettività dell’investimento effettuato

Non si può presumere l’inesistenza della prestazione solo perché l’importo è sproporzionato

La prova dell’effettività sponsorizzazioni compete al contribuente e, in proposito, sono dirimenti le fotografie delle gare nelle quali compare il logo dello sponsor. D’altro canto, l’agenzia delle Entrate non può presumere la parziale inesistenza delle sponsorizzazioni sulla base del loro elevato ammontare rispetto all’efficacia pubblicitaria degli eventi, poiché resta nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale valutare l’adeguatezza del ritorno pubblicitario rispetto agli investimenti effettuati. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Lombardia con la sentenza 1727/11/2017 (presidente Buono, relatore Blandini).
L’Agenzia contestava a una società l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da un soggetto operante nel settore delle corse automobilistiche. L’ufficio affermava che tali fatture venivano solo formalmente pagate a mezzo bonifici, dal momento che il soggetto sponsorizzato, ricevuto il bonifico, prelevava contanti che l’Agenzia presumeva restituiti agli sponsor.
La società sponsor ricorreva alla Ctp di Milano, che accoglieva il ricorso affermando che non vi era alcuna prova certa dell’inesistenza delle prestazioni e/o della reale incongruenza tra le prestazioni rese e quelle fatturate.
Il Fisco appellava la sentenza, affermando che l’accertamento si fondava sul meccanismo fraudolento realizzato dal soggetto sponsorizzato, ribadendo il fatto che i prelievi in contanti facevano presumere la restituzione del denaro agli sponsor.
L’ufficio lamentava, altresì, che la Ctp aveva ritenuto provate le sponsorizzazioni grazie alle dichiarazioni di terzi, in violazione del divieto di prova testimoniale.
La Ctr respinge l’appello dell’ufficio, smontando sotto vari profili la ricostruzione e le argomentazioni dell’ufficio:
innanzitutto, va rilevato che il contribuente ha provato l’effettività delle prestazioni, producendo fotografie, filmati delle gare ed estratti di quotidiani nazionali in cui erano ben presenti le vetture con il logo sponsorizzato;
in secondo luogo, le dichiarazioni di terzi, pur non potendo assurgere a testimonianza, hanno pur sempre un rilevante valore indiziario;
infine, la presunzione di restituzione agli sponsor di parte delle sponsorizzazioni, fondata sull’elevato ammontare della spesa rispetto all’efficacia pubblicitaria, non compare negli avvisi di accertamento. E comunque, puntualizza la Ctr, resta nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale valutare l’adeguatezza del ritorno pubblicitario rispetto agli investimenti.
È poi corretta, secondo la Ctr, l’affermazione della Ctp seconda la quale è contraddittorio da un lato asserire che le prestazioni siano inesistenti e dall’altra supporre che siano state sovrafatturate.
La commissione di secondo grado, inoltre, sottolinea che gli avvisi di accertamento si fondano su attività ispettive svolte a carico di un soggetto terzo, le cui risultanze non sono state adeguatamente riprodotte nell’atto impugnato, se si eccettuano le mere affermazioni di «sponsorizzazioni mai rese o solo in parte rese» risultanti da un Pvc non portato a conoscenza del contribuente.
A questa decisione è seguita, solo qualche giorno più tardi, una sentenza dello stesso tenore (la 1877 del 18 aprile 2017) pronunciata dalla stessa Ctr della Lombardia.

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