Omessa iscrizione all’Aire sanabile con le convenzioni

10 Settembre 2018

Il Sole 24 Ore 28 AGOSTO 2018 di Marco Piazza

in caso di espatrio

Al giudice va ricordato che la forma può essere superata

Non cancellarsi dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) quando si emigra può avere conseguenze fiscali molto gravi. Ma esiste un rimedio se fra l’Italia e lo Stato estero in cui il contribuente ha trasferito la propria residenza c’è una convenzione contro le doppie imposizioni. Occorre però che sia l’interessato a contestare in giudizio il comportamento dell’Ufficio che non abbia tenuto conto del trattato. Altrimenti si rischia di alimentare un filone, già piuttosto significativo di sentenze della Cassazione, che possono indurre, erroneamente, a ritenere che la norma interna prevalga in ogni caso quella pattizia.
In Italia, come nella maggior parte delle giurisdizioni, si applica il principio secondo cui i soggetti residenti nel territorio dello Stato sono soggetti a imposizione sui redditi ovunque prodotti (in Italia e all’estero), mentre i soggetti non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia (articolo 3, comma 1 del Dpr 917/1986).
Per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche, si deve fare riferimento all’articolo 2, comma 2 del Testo unico, in base al quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (requisito formale);
oppure hanno nel territorio dello Stato, secondo il Codice civile, la residenza (cioè l’abituale e volontaria dimora), o il domicilio (cioè la sede principale dei propri affari ed interessi), requisiti che presuppongono accertamenti di fatto relativi ad elementi sia oggettivi sia soggettivi.
Inoltre, come stabilito dall’articolo 2, comma 2-bis, si considerano residenti, salvo prova contraria del contribuente, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori individuati nella black list di cui al Dm 4 maggio 1999. I tre requisiti individuati nel comma 2 sono tra loro “alternativi” e non concorrenti; sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
È però frequente che, anche per semplice ignoranza delle procedure, soggetti residenti in Italia che emigrino definitivamente per motivi di lavoro o familiari, omettano di ottenere la cancellazione dalle anagrafi dei soggetti residenti e di iscriversi, se necessario, all’Aire.
In questi casi, il tenore letterale della norma non lascia scampo. Il soggetto continua ad essere considerato residente fiscalmente in Italia anche se ha tagliato tutti i ponti con il nostro Paese. L’effetto è, il più delle volte, che risulta essere soggetto a tassazione sia nello Stato di effettiva residenza, sia in Italia sui redditi ovunque prodotti nel mondo. La Cassazione sul punto è inflessibile. A partire dalla sentenza 1215/1998 si è consolidata la massima che l’iscrizione «nelle anagrafi della popolazione residente» deve ritenersi, in materia fiscale, dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini della individuazione del soggetto passivo d’imposta. In altri termini in materia fiscale la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico. A questa pronuncia si sono rifatte diverse successive sentenze dello stesso Collegio, fra le quali la 1783/99; la 9319/06, la 677/15, la 21970/15 e di recente l’ordinanza 16634 /18.
Ciò che lascia perplessi è che quattro di queste sentenze riguardano soggetti emigrati in Stati con i quali era in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni (Stati Uniti nella sentenza 1783; Svizzera (677); Romania (21970) e Regno Unito (16634) del tutto trascurata sia nella descrizione dei fatti sia nella motivazione e che probabilmente, se ne fosse tenuto conto, gli esiti del contenzioso sarebbero stati ribaltati.

Doing business in San Marino

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