Non c’è una stabile organizzazione senza autonomia

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 19 Maggio 2018 di Laura Ambrosi

Società estere. Occorrono uomini e mezzi

La sede di una direzione in Italia di un ente straniero non è stabile organizzazione: occorre che sia autonomamente in grado di produrre beni o prestare servizi e che quindi abbia personale e dotazioni tecniche sufficienti. È la precisazione data dalla Cassazione con la sentenza 12237/2018 depositata ieri.
Due società ricorrevano avverso plurimi provvedimenti con cui l’agenzia delle Entrate recuperava Iva su operazioni compiute da un consorzio francese. Per l’ufficio, poiché in Italia si svolgevano le riunioni e le attività del consorzio, si trattava di una stabile organizzazione.
Entrambi i giudici di merito, annullavano i provvedimenti e l’Agenzia ricorreva in Cassazione. La Corte, confermando la decisione della Ctr, ha anzitutto richiamato i criteri dell’articolo 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e del suo commentario, secondo cui per la nozione di stabile organizzazione occorre individuare un centro di attività stabile.
Per la giurisprudenza europea, tale «centro di attività stabile» si concretizza in una struttura con risorse materiali ed umane e può essere anche un’entità con personalità giuridica, cui la società straniera abbia affidato la cura degli affari. Vanno escluse le attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, come prestazione di consulenze, fornitura di know how, assunzione di personale o acquisto di mezzi tecnici (Corte Ue, sentenza sulla causa C-73/06).
La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale si può ricavare anche da indizi, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale o la partecipazione a trattative o alla stipula di contratti, indipendentemente da poteri di rappresentanza.
Per poter considerare il centro di attività un riferimento ai fini della cessioni di beni o prestazioni di servizi, occorre che la sede sia sufficientemente strutturata per personale e dotazioni tecniche, rendendo possibili in modo autonomo le operazioni.
La Corte precisa che alla luce di ciò va escluso che si possa configurare stabile organizzazione in una sede di direzione. Il consorzio in Italia svolgeva riunioni di alcuni manager del gruppo, quindi mancava la struttura idonea con apporto umano e tecnico. Di qui la conferma dell’infondatezza della pretesa.

Doing business in San Marino

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