Nella vendita di beni e servizi l’Iva segue l’attività principale

10 Settembre 2018

Il Sole 24 Ore 01 AGOSTO 2018 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

Il caso dell’impresa italiana che commercializza prodotti di un soggetto Ue

Se a fronte di un compenso determinato unitariamente, un soggetto italiano si impegna sia a vendere i prodotti di una impresa Ue, sia a offrire servizi accessori, ai fini Iva si configura un’unica operazione, con la conseguente applicazione per tutti i servizi del trattamento fiscale previsto per l’attività principale, nella specie in regime di esenzione.
A confermare questo interessante principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20234 depositata ieri.
Una società italiana svolgeva attività di promozione e vendita di prodotti informatici (hardware e software) per conto di un soggetto estero. Emetteva così fatture senza Iva e, trovandosi in una posizione creditoria, presentava richiesta di rimborso. L’agenzia delle Entrate rigettava la richiesta. La società italiana impugnava il diniego e i giudici di merito, in entrambi i gradi, confermavano la legittimità del rimborso.
In particolare, secondo la Ctr, si era in presenza di un contratto di agenzia (e non di mandato come sostenuto dall’Ufficio) con la conseguenza che tutte le fatture emesse alla società Ue non dovevano essere soggette a Iva. Analogo regime andava applicato alle prestazioni accessorie poste a carico dell’impresa italiana, in quanto nella promozi one dei contratti per conto del proponente rientravano molteplici attività volte a sostenere, incrementare e invogliare l’acquisto del prodotto offerto.
L’Agenzia ricorreva per Cassazione lamentando, tra l’altro, la diversa qualificazione del contratto (di mandato e non di agenzia) tra le due società. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso. Secondo l’ordinanza 20234, ha innanzitutto poca rilevanza la qualificazione giuridica del contratto essendo indubbio che la società italiana si interponesse tra l’impresa estera e l’acquirente finale e che lo scopo dei contraenti era la commercializzazione dei prodotti esteri. Tutti gli altri servizi avevano il solo fine di favorire la vendita del prodotto principale.
Il contratto stipulato aveva un’unica finalità, tanto è che il compenso pattuito era unitario rispetto all’attività complessivamente considerata, e non già per singoli servizi offerti. Tali prestazioni (amministrative e tecniche) infatti rientrano nel concetto di servizi accessori essendo unico l’obiettivo economico prefissato dai contraenti e unico anche l’interesse dei destinatari della prestazione, i quali senza i servizi accessori, non acquisterebbero il prodotto principale.
In conclusione, secondo la Cassazione, se il contratto con cui un soggetto italiano si impegna, per un compenso unitariamente determinato, a commercializzare prodotti di altro soggetto appartenente a Paese Ue, offrendo anche altri servizi tecnici e amministrativi costituenti il mezzo per la migliore fruizione dei prodotti commercializzati, ai fini Iva si configura un’unica operazione economica non potendosi scindere l’intermediazione dalle altre prestazioni da ritenersi accessorie. Ne consegue che il regime Iva applicabile è quello relativo al servizio principale nella specie di esenzione.

Doing business in San Marino

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