Nel gruppo lecito il finanziamento infruttifero

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 23 Agosto 2017 di Massimo Romeo

Ctp Milano. Riconosciuto il carattere accessorio delle operazioni compiute ai fini Iva

La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 4656 del 10 luglio 2017 (presidente Ortolani – relatore Moro) accoglie le doglianze della società ricorrente e annulla le riprese dell’Ufficio ai fini Ires riconoscendo la liceità del contratto, in ambito infragruppo, del finanziamento infruttifero di interessi e ai fini Iva, con riferimento al requisito soggettivo, il carattere accessorio delle operazioni compiute.
La società contribuente, operante nel settore industriale della fabbricazione e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, impugnava un avviso di accertamento per diverse annualità con il quale l’agenzia delle Entrate, in seguito ad un processo verbale di constatazione, aveva ripreso a tassazione l’omessa contabilizzazione di ricavi per l’antieconomicità di un prestito infruttifero di interessi erogato alla società partecipata e risultante da un regolare contratto sottoscritto. La ricorrente attribuiva l’onerosità degli interessi sostenuti alla inadeguata consistenza patrimoniale della società controllata per ottenere finanziamenti dal sistema creditizio; a supporto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione 27087/14) e di merito (Ctp Reggio Emilia e Ctr Piemonte/Lombardia) in base alla quale la concessione di finanziamento infruttifero in ambito infragruppo è scelta imprenditoriale legittima equiparabile a conferimento di capitale.
L’Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato e l’evidente antieconomicità dell’operazione in quanto la controllante non aveva ottenuto alcun provento a fronte di oneri finanziari rilevanti sostenuti per l’accesso al credito bancario.
Sul fronte Iva l’Ufficio altresì contestava l’indebita detrazione per il mancato inserimento nel calcolo Prorata di operazioni attive esenti quali le cessioni di partecipazioni che la ricorrente aveva considerato non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili; la motivazione dell’atto impositivo si fondava sull’assenza di occasionalità e accessorietà in quanto emergeva un’attività tipica di una holding che normalmente affianca all’ attività di produzione industriale i finanziamenti, le compravendite di quote di partecipazione, l’accentramento di costi con successivo riaddebito , prestazioni di servizi riferite alle controllate.
Parte ricorrente sosteneva invece che la vendita di partecipazioni era del tutto occasionale e strumentale allo svolgimento dell’attività industriale, non poteva generare prorata come, fra l’altro, aveva affermato l’agenzia delle Entrate in risposta ad una consulenza giuridica (n. 954-49/2014).
I giudici milanesi per risolvere la controversia ai fini Ires si rifanno all’articolo 1815 del Codice civile e all’articolo 89 comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. In materia civilistica è prevista la corresponsione degli interessi al mutuante salvo diversa volontà delle parti.
In materia fiscale viene lasciata libera autonomia alle parti di determinare la fruttuosità o l’infruttuosità di interessi del finanziamento concesso.
Ai fini Iva, poi, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia della Ue che ha precisato in più occasioni che un’operazione deve considerarsi accessoria ad una principale quando non costituisce per la clientela un fine a se stante ma un mezzo per fruire delle migliori condizioni della fornitura principale resa dal soggetto Iva; precisazioni che i giudici considerano qualificanti del caso in esame.
Le operazioni sotto la lente del fisco si riferivano infatti a cessioni di quote di partecipazione ad altre società con successivo trasferimento del know-how ad altra società del gruppo che si occupava della produzione del prodotto; pertanto, concludono i giudici, non erano state effettuate tipicamente dal soggetto Iva ma solo in via del tutto occasionale e non rientravano nell’attività propriamente ed effettivamente svolta dalla società ricorrente.

Doing business in San Marino

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