L’amministratore imprudente deve risarcire i danni

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 8 Marzo 2018 di Antonino Porracciolo

Fallimento. Causa promossa dal curatore

No alla responsabilità degli amministratori delle società di capitali per il solo fatto che la gestione abbia prodotto risultati negativi. A condizione, però, che le iniziative non siano state avventate e che le scelte abbiano rispettato le regole di prudenza che, per il tipo di operazione, erano richieste da legge o statuto. Sono questi, in sintesi, i principi affermati dal tribunale di Roma nella sentenza 24233 dello scorso 29 dicembre.
La causa è stata promossa dal curatore fallimentare di una Srl per ottenere la condanna dell’ex amministratore della stessa società al pagamento di 557mila euro; somma che, secondo il ricorrente, costituiva l’equivalente del danno che il convenuto aveva causato alla Srl per non aver pagato le imposte né riscosso crediti della società e per aver iscritto al bilancio somme per fatture inesistenti. L’ex amministratore è rimasto contumace.
Nel decidere la lite, il tribunale osserva, innanzitutto, che, dopo il fallimento di una società di capitali, le diverse ipotesi di responsabilità degli amministratori previste dal Codice civile «confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario e inscindibile», che può essere esercitata solo dal curatore in base all’articolo 146 della legge fallimentare. Il giudice aggiunge quindi che, a parte le condotte dolosamente realizzate ai danni della società, le iniziative degli organi amministrativi («quand’anche risultate in concreto economicamente poco positive») non possono di regola essere considerate fonte di responsabilità verso lo stesso ente; ciò purché si tratti di scelte che «rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio d’impresa». Di conseguenza, i risultati negativi della gestione non determinano, di per sé, responsabilità in capo all’organo amministrativo, giacché le decisioni prese nella gestione dell’impresa presuppongono una discrezionale «valutazione di opportunità e di convenienza», sottratta al giudizio dei tribunali.
Nel caso in esame, il tribunale ha posto a carico del convenuto le sanzioni e gli interessi dovuti dalla Srl per non aver pagato le imposte; così come ha riconosciuto il diritto del fallimento al risarcimento per la mancata riscossione di un credito verso altra società e per la fatturazione di operazioni inesistenti, dirette creare debiti fittizi a carico della società. Così l’ex amministratore è stato condannato al pagamento di 293mila euro alla curatela.

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