La nuova rotta sui costi inerenti non coinvolge l’antieconomicità

9 Novembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 3 SETTEMBRE 2018 di Gianfranco Ferranti

LA CASSAZIONE

Le spese devono riferirsi all’attività d’impresa, anche se in proiezione futura

Le Entrate possono tuttavia contestarne la congruità se risultano antieconomiche

La Cassazione ha cambiato idea sul fondamento del principio di inerenza, ma ne ha lasciata invariata la nozione e confermato l’orientamento in materia di antieconomicità.
È stato, infatti, affermato che, anche se tale principio non è stabilito normativamente ma è “immanente” alla nozione di reddito e implica comunque un giudizio solo qualitativo in ordine alle spese dedotte, gli uffici delle Entrate mantengono il potere di sindacarne la congruità in caso di comportamenti antieconomici.
Il nuovo orientamento
La Suprema corte ha per la prima volta smentito, nelle ordinanze 450 e 3170 del 2018, il precedente costante orientamento interpretativo secondo il quale il principio di inerenza sarebbe stabilito dall’articolo 109, comma 5, del Tuir. In base a tale norma, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, «sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi». La Cassazione ha ora correttamente affermato che questa disposizione si riferisce al «diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti» e che il principio di inerenza è, invece, «inespresso» e immanente alla nozione di reddito d’impresa e la sua valutazione impone un giudizio «qualitativo» e non “quantitativo”. Nella sentenza 3198/2015 era stata già adottata un’interpretazione analoga ai fini del reddito di lavoro autonomo (sempre in mancanza di una espressa previsione normativa).
Ad analoghe conclusioni sono successivamente pervenute le ordinanze 6288, 8893, 10242, 12416, 13882 e 20113 del 2018.
L’antieconomicità
L’affermazione che l’inerenza non implica una valutazione «quantitativa» delle spese ha fatto sorgere il dubbio che non fosse più possibile per gli uffici sindacare la congruità delle stesse.
Nella ordinanza 450/2018 era stato, però, già affermato che l’antieconomicità, pur non essendo espressione dell’inerenza, costituisce un indice rilevatore della mancanza della stessa. Nella sentenza 14579/2018 (relativa ai costi infragruppo) è stato precisato che tale criterio, apparentemente estromesso, continua comunque ad assumere rilevanza.
Nella sentenza 18904/2018 (concernente la concessione di un rilevante sconto a una società cliente appartenente allo stesso gruppo) è stato poi stabilito che:
ai fini delle imposte sui redditi la valutazione di antieconomicità «legittima e fonda il potere dell’Amministrazione finanziaria di accertamento ex art. 39, primo comma, lett. d, dPR n. 600 del 1973», anche se l’ufficio non può sindacare le scelte imprenditoriali;
in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione l’inerenza del costo ai fini Iva «non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa».
L’orientamento giurisprudenziale sopra illustrato non appare del tutto coerente e sarebbe stato preferibile stabilire che il potere di sindacare la congruità dei corrispettivi non può mai essere ricondotto al principio di inerenza. Il comportamento antieconomico può, invece, continuare ad assumere rilevanza in presenza di altre circostanze o argomentazioni probatorie che consentono di effettuare l’accertamento analitico-induttivo di cui all’articolo 39, dimostrando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il corrispettivo diverge da quello contabilizzato (come peraltro confermato dalla stessa Cassazione nelle recenti ordinanze 3285/2018 e 16635/2018 e nella sentenza 13596/2018).

Doing business in San Marino

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