Fuori Iva l’auto extra Ue guidata dallo straniero

3 Agosto 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 2 LUGLIO 2018 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

DOGANE

Dazi e imposta non dovuti dal conducente che circola in Italia per meno di 6 mesi

Per i veicoli a uso privato immatricolati in un Paese extra Ue a nome di persone anch’esse stabilite fuori dal territorio doganale, è possibile circolare negli Stati membri in regime di ammissione temporanea e senza assolvere ai dazi doganali e all’Iva, salvo che l’agenzia delle Dogane competente fornisca la prova della mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa doganale. Si è espressa in tal senso la Ctp di Varese 120/3/2018 (presidente Soprano, relatore Greco) che ha rilevato la temporanea importazione di una autovettura targata Svizzera, di proprietà di una persona fisica lì residente, condotta da un soggetto anch’egli svizzero.
Occorre innanzitutto rilevare che il reato di contrabbando nell’importazione di autoveicoli è stato depenalizzato dall’articolo 1, comma 1, Dlgs 8/2016, in linea con l’obiettivo di deflazione del sistema penale e l’introduzione di sanzioni proporzionate; ad oggi è prevista la sanzione amministrativa unica compresa tra 5mila e 50mila euro.
Con specifico riferimento agli autoveicoli ad uso privato, cioè destinati ad usi non commerciali, in base agli articoli 232 e 233 delle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (regolamento Ce 2454/93), per i mezzi immatricolati al di fuori del territorio eurounionale è prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine al ricorrere di due condizioni.
e Il veicolo deve essere immatrcolato al di fuori del territorio doganale unionale, a nome di una persona stabilita (rectius residente) non in uno Stato membro.
r Il mezzo deve essere utilizzato dall’intestatario, oppure da un congiunto entro il terzo grado di parentela parimenti stabilito al di fuori del territorio doganale unionale; da un’altra persona anch’essa residente extra Ue, purché debitamente autorizzata dal titolare; da ultimo, da una persona stabilita nel territorio unionale, a condizione che il titolare si trovi a bordo del veicolo.
Sussistendo ambedue le condizioni, il veicolo che varca la frontiera del territorio doganale unionale, si considera ammesso temporaneamente: ciò comporta l’applicazione del regime di temporanea importazione, senza dover assolvere i dazi e l’Iva.
La circolazione non è temporalmente illimitata, ma può avvenire per un massimo di sei mesi, anche non consecutivi, a decorrere dal primo ingresso.
Nel caso di specie, l’accertamento muove dall’errato assunto secondo cui il conducente del veicolo fosse residente in Italia, con la conseguente contestazione del delitto di contrabbando.
Tuttavia, nel corso del giudizio il conducente ha provato l’utilizzo occasionale del veicolo e l’assoluta inesistenza del collegamento con lo Stato italiano mediante la produzione delle movimentazioni giornaliere con carte di credito in territorio elvetico, nonché con la certificazione del Comune italiano con cui si comunicava che il conducente era completamente sconosciuto all’anagrafe.
Queste circostanze non sono smentite né contestate dall’agenzia delle Dogane e hanno portato all’annullamento dell’atto di contestazione da parte della Ctp di Varese.

Doing business in San Marino

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