Direttiva madre-figlia alternativa alla convenzione

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 30 Dicembre 2016 di Giacomo Albano

Doppie imposizioni. Per i giudici della Suprema Corte i due istituti convivono ma non sono cumulabili

La direttiva madre-figlia, ancorché adottata dopo una convenzione contro le doppie imposizioni, non comporta il superamento della convenzione bilaterale; al contrario, direttiva e convenzione operano congiuntamente, ma secondo un regime di alternatività.
Lo ha chiarito la sentenza della Cassazione 27111/16 del 28 dicembre, con cui è stato respinto il ricorso di una società tedesca che chiedeva l’applicazione del regime di favore previsto dalla convenzione Italia-Francia in relazione ai dividendi distribuiti da una società italiana.
La controversia riguarda una società figlia italiana che aveva distribuito dividendi alla controllante tedesca in esenzione da ritenuta sussistendo i presupposti per l’applicazione della direttiva madre-figlia.
La mamma tedesca – incassato il dividendo – presentava istanza per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta in base all’articolo 10, comma 4, lettera b) della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. La disposizione pattizia (non più applicabile a seguito dell’introduzione in Italia del regime di participation exemption) prevede che una società residente in Francia che riceve dividendi da una società italiana – e che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un soggetto italiano – ha diritto ad un pagamento pari a metà di tale credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione stessa (5 o 15% a seconda dei casi).
Per la società tedesca la mancata concessione del regime del credito d’imposta anche alla mamma tedesca – soggetta ad in regime di tassazione sui dividendi analogo a quello delle società francesi – costituirebbe una violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.
I giudici di legittimità hanno respinto la tesi societaria, chiarendo anzitutto che – pur perseguendo analogo obiettivo – direttiva e convenzione prevedono modalità alternative per l’eliminazione della doppia imposizione e si trovano a convivere nell’ordinamento Ue e nazionale, senza che la direttiva implichi un automatico superamento delle convenzioni bilaterali. Con riferimento ai dividendi, in particolare, il contribuente può optare per la modalità più conveniente tra quelle previste dalle due fonti: esenzione da ritenuta e credito d’imposta.
Pertanto, è priva di fondamento la tesi secondo cui l’estensione, a favore di società madri Ue, del regime previsto dalla convenzione Italia Francia risponderebbe alla necessità di evitare benefici “speciali” alle società francesi, in quanto anche le controllanti tedeschi (e in generali Ue) possono fruire della direttiva. Al contrario, proprio la concessione del credito d’imposta – in aggiunto al regime di esenzione Ue – comporterebbe un cumulo dei benefici non consentito neanche ad una società francese.

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