DECRETO – LEGGE 11 luglio 2017 n.82

7 Agosto 2017

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTENIBILITÀ ALL’OCCUPAZIONE, E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art. 1
(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)
1. Le prestazioni di cui all’articolo 23, comma 2, della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono prorogabili per tutti i cittadini sammarinesi, i residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario che abbiano già beneficiato dell’indennità economica speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati e che matureranno i requisiti per l’accesso al trattamento previdenziale entro il termine del periodo massimo di legge per fruire degli ammortizzatori sociali o al più nel semestre successivo alla scadenza di tale termine, nelle modalità di cui all’articolo 2 e nei termini di cui al comma 4.
2. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 è erogata per un periodo massimo di nove mesi e calcolata secondo la percentuale prevista all’articolo 23, comma 1, lettera b), ultimo
capoverso della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 12 mesi a 24 mesi pari almeno a 243 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
3. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 è erogata per un periodo massimo di sei mesi e calcolata secondo la percentuale prevista all’articolo 23, comma 1, lettera a) della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 6 mesi a 12 mesi pari almeno a 121 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
4. Hanno diritto di accesso all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:
a) essere soggetti ad accordo di mobilità sottoscritto a partire dall’1 luglio 2017 ed entro il 30 giugno 2018;
b) aver maturato il diritto alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria al termine del periodo di erogazione della superiore indennità di disoccupazione straordinaria o al più nel semestre successivo;
c) aver compiuto, in riferimento alla pensione di anzianità ordinaria, almeno 56 anni e 9 mesi per i soggetti di cui al comma 2, o 57 anni per i soggetti di cui al comma 3, al tempo della sottoscrizione dell’accordo di mobilità.
d) aver compiuto, in riferimento alla pensione di vecchiaia ordinaria, almeno 62 anni e 3 mesi per i soggetti di cui al comma 2, o 62 anni e 6 mesi, per i soggetti di cui al comma 3, al tempo della sottoscrizione dell’accordo di mobilità.
Art. 2
(Profili applicativi)
1. Il lavoratore che al tempo dell’accordo di mobilità esprime la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria prevista dalle norme vigenti nel corso o al termine del periodo per cui ha diritto agli ammortizzatori sociali o al più nel semestre successivo alla scadenza di tale termine e che non revochi tale volontà entro i 15 giorni successivi alla stipula dell’accordo, rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro e accede all’indennità di disoccupazione straordinaria di cui all’articolo 1.
2. La volontà espressa come sopra obbliga il lavoratore a presentare la domanda di pensione all’ufficio competente entro il 30 giugno 2018 che ne trasmette copia, ai fini del diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione straordinaria di cui all’articolo 1 con gli effetti di cui al presente decreto – legge, all’ufficio a ciò deputato.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, il lavoratore è posto in pensione d’ufficio al termine dell’erogazione degli ammortizzatori sociali o al più entro il semestre successivo ai sensi dell’articolo 1, comma 1.
4. In deroga al comma 3, il lavoratore è posto in pensione d’ufficio durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali qualora maturi i seguenti requisiti per l’accesso al trattamento: 60 anni di età e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero 65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione e, a decorrere dal primo gennaio 2019, 65 anni e sei mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione; conseguentemente non ha più diritto a percepire gli ammortizzatori sociali di legge di cui stia beneficiando al tempo del pensionamento. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore di richiedere l’accesso al trattamento pensionistico, anche prima della maturazione dei superiori requisiti anagrafici e contributivi, qualora questi venga a soddisfare, durante il periodo di erogazione degli ammortizzatori sociali, i requisiti minimi per il diritto alla prestazione previdenziale di cui alla normativa vigente.
5. In ogni caso, il lavoratore durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali di legge e, successivamente, decorso il termine per il diritto all’indennità di disoccupazione straordinaria non può essere più riavviato al lavoro.
6. Dal momento di accoglimento della domanda di pensione di cui al comma 2, l’ufficio competente lo comunica all’Ufficio del Lavoro che procede alla cancellazione dalle liste di avviamento al lavoro e l’iscrizione in un elenco separato ai fini e per gli effetti di cui al comma 5.
Art. 3
(Accesso al trattamento previdenziale per anzianità anticipato)
1. Il presente articolo disciplina le norme per l’accesso al diritto al pensionamento in deroga alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n. 157, 5 ottobre 2011 n. 158 ed all’articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 per i soggetti di cui all’articolo 1 che non siano stati, nell’anno precedente al termine dell’erogazione degli ammortizzatori sociali, titolari di un reddito complessivo, al netto delle detrazioni previste dalla legislazione vigente, di alcuna natura o provenienza di importo superiore a euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oppure qualora il nucleo familiare di fatto dell’avente diritto sia composto da almeno due persone, il reddito pro-capite non deve superare l’importo annuo di euro 9.000,00 (novemila/00) al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto dalla legislazione vigente, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 151 comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166. Dal reddito determinato a norma del presente articolo, non sono deducibili le passività di cui all’articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 (Smac Card).
2. Per accedere all’erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 59 anni e sei mesi di età al termine dell’erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge, inclusa l’indennità di cui all’articolo 1, e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero, in alternativa, almeno 35 anni di contribuzione. In tale ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all’articolo 7 della Legge n. 157/2005 così come modificato dall’articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n. 47;
b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese, della residenza nella Repubblica di San Marino o titolari di permesso di soggiorno ordinario.
3. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al comma 2, lettera a), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.
Art. 4
(Pensione ordinaria di vecchiaia anticipata)
1. In deroga ai disposti di cui all’articolo 6, comma 4, della Legge n. 157/2005 ed in presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, ad esclusione della lettera a), è previsto l’accesso alla Pensione ordinaria di vecchiaia anticipata qualora siano presenti i seguenti ulteriori requisiti:
a) 65 anni di età, e dal primo gennaio 2019, 65 anni e sei mesi di età, al termine dell’erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge inclusa l’indennità di cui all’articolo 1;
b) almeno 20 anni di contribuzione.
2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, lettera b), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.
Art. 5
(Domanda del trattamento previdenziale per anzianità anticipato e della pensione ordinaria di vecchiaia anticipata)
1. Per accedere al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria di vecchiaia anticipata, il lavoratore, al tempo dell’accordo di mobilità, è tenuto ad esprimere la volontà di accedervi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2.
2. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono:
a) certificato di nascita – certificato di residenza – stato di famiglia;
b) copia dell’ultima busta paga percepita prima dell’accordo di mobilità.
3. I certificati di cui alla lettera a) del comma 2 possono essere sostituiti da autocertificazione di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 159, da effettuarsi presso l’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS. Per la documentazione di cui alla lettera b) del comma 2 l’ufficio ricevente accederà direttamente alle banche dati in possesso del settore pubblico allargato.
Art. 6
(Misure del trattamento previdenziale di anzianità anticipato)
1. L’importo del trattamento previdenziale anticipato viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal comma 1, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di anzianità. Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, la pensione, se più favorevole, verrà erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 157/2005, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 158/2011. Dalla stessa data non viene più applicata la riduzione di cui al comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n.157/2005 e successive modifiche.
Art. 7
(Misura della pensione ordinaria di vecchiaia anticipata)
1. L’importo della pensione ordinaria vecchiaia anticipata è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione è erogata, per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal comma che precede, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile la pensione, se più favorevole, viene erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 157/2005, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 158/2011. Dalla stessa data non verrà più applicata la riduzione di cui al comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n.157/2005 e successive modifiche.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 luglio 2017/1716 d.F.R

Doing business in San Marino

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