Decreto Delegato 7 febbraio 2017 nr 22

10 Marzo 2017

Articolo Unico
1. L’articolo 9 del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 35 – Testo Unico in materia di origine delle merci e visti su documenti – è così sostituito:
“Art.9
1. Quando l’origine delle merci deve essere attestata all’importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni:
a. essere emesso o da un’autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dallo Stato di rilascio;
b. contenere tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce cui si riferisce, ed in particolare:
1. la qualità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
2. la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,
3. il nominativo dello speditore;
c. attestare in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Stato, fatta eccezione per la merce di origine comunitaria per la quale è sufficiente l’attestazione dell’origine “Unione Europea” senza indicazione dello specifico Stato di provenienza. 2. E’ consentito produrre in luogo del certificato di origine di cui al comma 1: a) nel caso debba essere attestata l’origine di merce comunitaria, la fattura di acquisto riportante dichiarazione di origine della merce, timbrata e firmata dal fornitore della merce oppure, nel caso di forniture continuative, una dichiarazione su carta intestata del fornitore, da rinnovare ogni 24 mesi, indicante l’origine della merce. Qualora il fornitore non sia anche produttore
della merce, dovrà altresì dichiarare nome del produttore e luogo di produzione o in alternativa dichiarare la disponibilità a comunicarlo in caso di richiesta da parte delle autorità competenti quali la Camera di Commercio;
b) nel caso debba essere attestata l’origine di merce extra-comunitaria, la copia della bolletta doganale di importazione contenente l’indicazione dell’origine; in tale caso, per motivi di segreto commerciale, è consentito produrre la copia della bolletta doganale senza l’evidenza dello speditore/esportatore extracomunitario e dei prezzi.
L’origine della merce, in ogni caso, deve essere indicata secondo quanto previsto al comma 1, lettera c.
3. Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei fornitori di cui al comma 2.
4. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo non è consentita quale prova dell’origine della merce, certificato di origine in formato elettronico salvo che tale certificato non sia firmato elettronicamente dall’autorità o dall’organismo che lo ha rilasciato e previa verifica da parte della Camera di Commercio della validità legale del documento.”.

Doing business in San Marino

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