DECRETO DELEGATO 27 settembre 2017 n.114

10 Ottobre 2017

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 103, COMMA 4 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 – IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 1
1. L’articolo 103, comma 4 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così modificato:
“4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n. 4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.”.
Art. 2
1. L’articolo 103, comma 4, nel testo di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificato:
“4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell’esenzione, quest’ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all’atto dell’accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l’interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.”.

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