DECRETO DELEGATO 24 aprile 2017 n.44

12 Maggio 2017

MODIFICA ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2015 N. 174 – COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 1
1. L’articolo 27 della Legge 27 novembre 2015 n.174 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 27
(Conto soggetto a comunicazione)
1. Ai fini del presente Capo III con l’espressione “conto soggetto a comunicazione” si intende un conto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
a) il conto ricade nella definizione di conto finanziario ai sensi del pertinente accordo;
b) il conto è intestato:
1) con riferimento al CRS, ad una o più persone fisiche o Entità non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
2) con riferimento al FATCA, ad uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti;
c) i soggetti di cui alla lettera b), punto 1), sono residenti in uno Stato o una giurisdizione ricadente nella definizione di “Giurisdizione Partecipante” ai sensi del CRS con la quale è attivo lo scambio di informazioni;
d) il conto è mantenuto dall’Istituzione Finanziaria Segnalante:
1) con riferimento al CRS, alla data del 31 dicembre 2015 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;
2) con riferimento al FATCA, alla data del 30 giugno 2014 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;
e) il conto presenta le ulteriori caratteristiche previste:
1) con riferimento al Global Standard, alla sezione VIII, lettera D, del CRS;
2) con riferimento al FATCA, definite nell’Accordo IGA SM;
f) il conto non rientra nella definizione di conto escluso ai sensi del pertinente accordo.
2. In relazione ai conti esclusi non sussistono gli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 28.
3. L’Istituzione Finanziaria Segnalante identifica i conti soggetti a comunicazione applicando la procedura di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico prevista dalla presente legge in applicazione degli accordi pertinenti.
4. L’Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto previste dai pertinenti accordi allo scopo di determinare se lo stesso rientra nella definizione di conto soggetto a comunicazione. Le norme sull’aggregazione del saldo del conto e la valuta sono contenute:
a) con riferimento al Global Standard, nella sezione VII, lettera C, dell’Allegato B della presente legge;
b) con riferimento all’IGA SM, nella sezione VI dell’Allegato C della presente legge.
5. Nell’applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto, ai fini di un accordo pertinente e della presente legge, un saldo che ha un valore negativo è trattato come se avesse un valore nullo.
6. L’elenco degli Stati e giurisdizioni con i quali è attivo lo scambio automatico di informazioni ai fini del Global Standard è pubblicato e aggiornato con delibera del Congresso di Stato.
7. Un conto finanziario cointestato a più soggetti assume la qualifica di conto soggetto a comunicazione anche se solo uno dei soggetti cointestatari ha le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c).
8. Un conto finanziario può essere soggetto a più obblighi di comunicazione in attuazione di accordi diversi qualora in base alle definizioni dei pertinenti accordi sia qualificabile sia come conto soggetto a comunicazione che come conto statunitense. Analogamente un conto cointestato a più soggetti, dei quali alcuni presentano le caratteristiche che lo rendono identificabile come conto statunitense ed altri presentano le caratteristiche per identificarlo come conto soggetto a comunicazione, è un conto soggetto agli obblighi di comunicazione sia ai sensi del FATCA che degli accordi relativi al Global Standard.”.
Art. 2
1. L’articolo 34 della Legge n.174/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 34
(Obbligo di conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti durante il processo di adeguata verifica)
1. Le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione dei dati sui conti finanziari ai fini dello scambio automatico delle informazioni di cui al presente Titolo e Capo, per un tempo non inferiore ai 5 anni successivi alla fine del periodo entro il quale le Istituzioni Finanziarie Segnalanti devono trasmettere tali informazioni.”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 34 della Legge n.174/2015 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo:
“Art. 34-bis
(Clausola antielusiva)
1. Se un’Istituzione Finanziaria, una persona fisica, un’Entità o un intermediario conclude un qualsiasi accordo, il cui scopo principale o uno degli scopi principali sia quello di aggirare gli obblighi di cui al presente Titolo, la relativa disciplina ha effetto come se tale accordo non fosse stato stipulato dall’Istituzione Finanziaria, persona fisica, Entità o intermediario.
2. In relazione alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 45.”.
Art. 4
1. L’Allegato A della Legge n. 174/2015 e successive modifiche è sostituito dall’Allegato A del presente decreto delegato.
Art. 5
1. Il punto 7 del paragrafo A della Sezione I dell’Allegato B della Legge n. 174/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“7. nel caso di un conto non descritto al sotto paragrafo A (5) o (6), importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto durante l’anno solare o altro appropriato periodo di riferimento rispetto al quale l’Istituzione Finanziaria è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo aggregato di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto durante l’anno solare o altro periodo di riferimento appropriato.”.
Art. 6
1. Il punto 1 del paragrafo B della Sezione III dell’Allegato B della Legge n. 174/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“1. Indirizzo di Residenza. Se l’Istituzione Finanziaria Segnalante ha nei suoi registri un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali, l’Istituzione Finanziaria Segnalante può trattare la persona fisica Titolare del Conto come un residente ai fini fiscali della giurisdizione in cui si trova l’indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione.”.

Per il testo completo DD nr 44/2017

http://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home.html

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