Provvigioni non inerenti: prova severa per il Fisco

15 Dicembre 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 27 novembre 2023 di Marco Nessi e Roberto Torelli

La Cgt Campania ricorda che l’ufficio deve fornire ulteriori indizi oltre l’entità della spesa

L’impresa ha dimostrato che le somme erano legate all’attività e basate su contratti

In tema di deducibilità dei costi d’impresa, l’antieconomicità di un costo – intesa come sproporzione fra spesa e l’utilità che ne deriva rispetto alla produzione di ricavi – può costituire sintomo di difetto di inerenza. Pertanto, nel caso in cui il contribuente dimostri la riconducibilità dei costi all’attività d’impresa, l’ufficio deve fornire ulteriori elementi indiziari di inattendibilità della condotta del contribuente. Lo ha chiarito la Cgt della Campania nella sentenza n. 5124/16/2023 (presidente Pusateri, relatore Napoli).

La vicenda

Nel caso esaminato l’agenzia delle Entrate contestava ad una Sas la deducibilità fiscale (per presunto difetto di inerenza – ex articolo 109, comma 5, del Tuir) dei costi relativi alle provvigioni pagate ad un terzo in relazione ad un’attività di procacciamento d’affari. In particolare, il rilievo veniva giustificato in considerazione della mancata indicazione nelle fatture emesse di riferimenti specifici a rapporti contrattuali sussistenti tra le parti coinvolte, al numero dei clienti procurati nonché alla sussistenza di obblighi di pagamenti da effettuare “a vista”. Oltre a ciò, secondo l’Agenzia, l’accordo di mediazione commerciale sottoscritto prevedeva esclusivamente un accordo nel procurare nuovi clienti, senza alcun riferimento a corrispettivi dovuti a titolo di provvigione.

Il giudizio

Dopo un primo grado già favorevole al contribuente, anche in sede d’appello la Corte di giustizia di secondo grado ha confermato l’illegittimità dell’accertamento sulla base di una pluralità di motivazioni. Nel dettaglio:

1 l’avvenuta dimostrazione del pagamento delle fatture contestate così come risultante nei relativi estratti conti correnti bancari (a nulla rilevando la previsione di pagamento delle stesse “a vista”);

2 il deposito in giudizio del contratto (avente data certa) sottoscritto, consistente in un accordo di mediazione commerciale per procurare nuova clientela;

3 l’indicazione nel contratto di mediazione commerciale di un compenso stabilito, di volta in volta, in funzione della tipologia del cliente, del prodotto venduto o del servizio prestato (come confermato anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti contrattuali);

4 la giustificazione delle provvigioni pagate con la volontà di entrare in nuovi mercati con conseguente notevole incremento del fatturato;

5 l’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla presunta sproporzione (peraltro non rilevata in sede di accertamento) delle provvigioni pagate rispetto al mercato di riferimento e/o agli usi commerciali.

La sentenza in esame conferma l’orientamento, ormai consolidato, in base al quale l’agenzia delle Entrate è legittimata a sindacare la congruità dei costi appostati dal contribuente per la determinazione del reddito d’impresa solo in presenza di un comportamento che appaia manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico. I tempi dovrebbero essere ormai maturi per un’applicazione diretta di questo principio da parte dell’agenzia delle Entrate.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Criptovalute: ecco le sanzioni sul quadro RW non compilato

15 Dicembre 2023

l Sole 24 Ore 4 Dicembre 2023 di Rosanna Acierno

Accertamento e Riscossione

Nel 2020, ho acquistato criptovalute per un modico valore, che attualmente è pari a seimila euro. In caso di non adesione alla sanatoria – senza regolarizzazione, dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso – quali sono le sanzioni/conseguenze per le criptovalute non dichiarate?

In caso di mancata regolarizzazione successiva all’omessa compilazione del quadro RW, qualora il cosiddetto wallet non sia detenuto presso un intermediario residente, l’amministrazione finanziaria potrebbe – con un apposito atto di contestazione – comminare, innanzitutto, le sanzioni dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati per ciascun anno, a decorrere dall’anno di imposta 2020 (articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990, convertito in legge 227/1990). Inoltre, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, l’amministrazione finanziaria potrebbe, con un ulteriore atto impositivo, accertare la maggiore imposta sul valore delle criptovalute secondo l’aliquota proporzionale del 2 per mille annuo (in forza dell’articolo 19, comma 18, del Dl 201/2011, modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023), unitamente alla irrogazione di sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta, oltre alla maggiore imposta di bollo, anch’essa con l’aliquota proporzionale del 2 per mille annuo, secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/1972. Si fa rilevare, infatti, che fino al 2022, le cripto-attività non erano soggette all’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), come chiarito anche dalle risposte a interpello all’agenzia delle Entrate 24 novembre 2021, n. 788, 24 agosto 2022, n. 433 e 26 agosto 2022, n. 437. A partire dal 1° gennaio 2023, invece, anche le cripto-attività sono soggette all’imposta di bollo e a un’imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell’Ivafe.

Infine, l’amministrazione finanziaria, sulla base dell’articolo 6 del Dl 167/1990, che prevede una presunzione di fruttuosità degli investimenti all’estero posseduti da un contribuente residente tenuto agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, potrebbe accertare un maggiore reddito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta e comminare le sanzioni dal 90 al 180 per cento. Come detto, le imposte e le sanzioni citate potrebbero essere dovute ove le cripto-attività fossero detenute presso un intermediario non residente, o se fossero archiviate su chiavette, Pc o smartphone. Non dovrebbe, invece, essere comminata alcuna sanzione, né verrebbe accertata alcuna maggiore imposta, ove il wallet sia detenuto presso un intermediario residente in Italia. Infatti, secondo quanto chiarito dalle risposte a interpello all’agenzia delle Entrate 24 agosto 2022, n. 433, e 26 agosto 2022, n. 437, le cripto-attività si considerano di fonte estera nella misura in cui il wallet non è detenuto presso un intermediario residente, con la conseguenza che non vi è alcun obbligo di monitoraggio qualora l’intermediario sia una società italiana.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Informazioni non finanziarie, l’obbligo può attrarre i fornitori

15 Dicembre 2023

Il Sole 24 Ore 5 dicembre 2023 di Enzo Rocca
Richiesti dati sui rapporti commerciali a monte e/o a valle nella catena del valore

Le Pmi potranno essere chiamate a fornire informazioni non finanziarie sulle proprie attività aziendali già a partire dal prossimo anno, per soddisfare le necessità informative delle imprese clienti più grandi nell’ambito del rapporto di fornitura.

Dal 1° gennaio 2024, pubblicazione nel 2025, infatti, a partire dalle imprese già obbligate alla dichiarazione non finanziaria, inizierà progressivamente ad applicarsi la nuova direttiva sul reporting di sostenibilità (Corporate sustainability reporting directive o Csrd) che prevede, tra le principali novità, la richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance sui rapporti commerciali diretti e indiretti a monte e/o a valle nella catena del valore.

I dati delle imprese sono necessari al settore finanziario per consentire agli investitori di assumere consapevolmente le proprie decisioni in questa delicata fase di transizione verso un’economia più sostenibile, in coerenza con quanto richiesto dalle normative introdotte nell’ambito della strategia di finanza sostenibile dell’UE.

Il processo di adattamento, infatti, richiederà un aumento considerevole degli investimenti da parte di imprese, famiglie e settore pubblico. In questo contesto le banche saranno chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per favorire la canalizzazione degli investimenti finanziari verso le attività economiche sostenibili.

Senza informazioni sufficienti, affidabili e comparabili relative alle società partecipate e finanziate, non sarà possibile per il settore finanziario orientare efficacemente i capitali verso tali investimenti, ne? individuare e gestire efficacemente i rischi che da essi derivano. La fase di transizione, infatti, potrebbe avere un carattere trasformativo nei processi di produzione e nei modelli di consumo, comportando inoltre una redistribuzione del capitale tra settori o tecnologie con effetti sulla rischiosità dei prenditori.

Inoltre, la disponibilità e l’accuratezza delle informazioni consente di prevenire il rischio di greenwashing ossia quello di fare affermazioni, dichiarazioni, azioni o comunicazioni che non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità dell’impresa sui cui si sta investendo. Pratica che può essere fuorviante per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato.

Per questa ragione l’UE ha emanato rilevanti provvedimenti normativi come la tassonomia europea e la direttiva sul reporting di sostenibilità con i relativi standard Efrag che sono finalizzati a soddisfare questa esigenza informativa.

La Commissione europea stima che queste nuove regole di rendicontazione si applicheranno a circa 50mila grandi aziende e gruppi in tutta l’UE contro le attuali circa 12mila. Sono numeri importanti che diventano ancor più significativi se si considera che la direttiva amplia il perimetro di rendicontazione.

La Csrd, infatti, richiede informazioni sugli «impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connessi all’impresa attraverso i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle». Questa richiesta determina il superamento del confine informativo, normalmente delimitato dall’area di consolidamento, introducendo un elemento di criticità connesso alla raccolta e alla verificabilità dei dati, in particolare delle Pmi che fanno parte della catena di fornitura.

La comunicazione di informazioni sulla sostenibilità di qualità da parte dell’impresa può arrecare benefici. Essa può ad esempio migliorare il livello di consapevolezza e comprensione dei rischi e delle opportunità legati al clima nel processo di transizione, una migliore gestione dei relativi rischi e, conseguentemente, un processo decisionale e una pianificazione strategica più informati.

Inoltre, essa può aumentare le opportunità di finanziamento e ridurre il costo del capitale, ad esempio in virtù dell’inserimento dell’impresa in portafogli di investimento a gestione attiva e in indici incentrati sulla sostenibilità, nonchè in virtù di rating del credito più alti per l’emissione di obbligazioni e di una migliore valutazione dell’affidabilità creditizia per i prestiti bancari.

Non va dimenticato, infine, che un dialogo più costruttivo con gli stakeholder, in particolare investitori e azionisti, migliora la reputazione dell’impresa.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 28 novembre 2023 nr 167 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2024

15 Dicembre 2023

Si allega il testo completo del decreto che stabilisce il numero massimo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2024.

Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 300

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro è di 630

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 100.

DD167-2023

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 7 novembre 2023 nr 161 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele

15 Dicembre 2023

Si rende noto che gli articoli 197 e 198 del codice penale,  sono stati così modificati; entrambi entreranno in vigore a seguito della ratifica del Decreto stesso.

Art. 197 (Appropriazione indebita)
Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

Art.198 (Amministrazione infedele)
I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD161-2023

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Lo Studio Commerciale Valentini augura Buone Feste e comunica che sarà chiuso per le festività natalizie dal 23 Dicembre al 7 Gennaio compresi. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 8 Gennaio

15 Novembre 2023

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Presunzione di esterovestizione: test sulle partecipazioni in soggetti residenti

14 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 26 ottobre 2023 di Giacomo Albano

LE QUOTE DI CONTROLLO

Salvo prova contraria, si presumono residenti in Italia le società non residenti che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti italiani se, alternativamente, è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

1 sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

2 sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Lo schema di decreto conferma quindi la presunzione di residenza per le società non residenti che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, introducendo delle modifiche di coordinamento per tener conto dei nuovi criteri di residenza; nella precedente formulazione, infatti, in presenza delle condizioni in questione, si presumeva esistente in Italia la sede dell’amministrazione, criterio non più applicabile con i nuovi parametri.

La disciplina è chiaramente finalizzata a contrastare l’esterovestizione, ossia la localizzazione all’estero da parte di soggetti residenti in Italia, di partecipazioni in società residenti in Italia, al fine di sottrarre alla potestà impositiva dello Stato i redditi relativi a tali partecipazioni (essenzialmente dividendi e plusvalenze).

La presunzione continua ad essere relativa, nel senso che determina un’inversione dell’onere della prova in ordine alla residenza del soggetto estero. Tale onere, contrariamente alla regola generale secondo cui spetta al fisco provare il fondamento della propria pretesa impositiva, viene trasferito sul soggetto “estero”, il quale dovrà dimostrare che, nonostante la sussistenza dei criteri di collegamento con il territorio nazionale indicati dalla disciplina presuntiva, la propria residenza fiscale non è localizzata in Italia in base ai (nuovi) criteri generali della direzione effettiva e della gestione ordinaria.

Va ricordato che la presunzione opera, ove ne sussistano i requisiti, nei confronti del soggetto estero a prescindere dalla sua configurazione quale holding, quindi anche nei confronti di società operative estere che possiedono partecipazioni di controllo in società italiane, ed a prescindere dal “peso” delle partecipazioni di controllo nelle società italiane rispetto ai restanti elementi dell’attivo; la presunzione, inoltre, prescinde dal livello di tassazione dello Stato estero in cui è ubicata la sede legale.

Da ultimo, lo schema di decreto riformula la norma che disciplina la residenza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Il nuovo testo conferma che per tali soggetti rileva il criterio del luogo di istituzione. Viene altresì confermata la presunzione di residenza per i trust istituiti in Stati a fiscalità privilegiata in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia, con la possibilità di fornire la prova della effettiva residenza nello Stato estero.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il nuovo OIC 34 – Servizi – Ricavi rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento

14 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 5 ottobre 2023 di Alessandro Germani

Due le condizioni: misurazione attendibile del ricavo e maturazione del corrispettivo in proporzione alla prestazione eseguita

Una rilevante novità del principio contabile Oic 34, nell’ambito di una trattazione unitaria dei ricavi, la cui disciplina era in passato trattata in maniera asistematica all’interno degli altri principi contabili, è la distinzione delle caratteristiche delle due categorie rappresentate da cessioni dei beni e prestazioni di servizi.

In primo luogo, il paragrafo 22 si occupa della rilevazione, affermando che, dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Questo principio resta alla base di tutto come cardine della rilevazione.

Poi il principio distingue le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi. Il paragrafo 31 stabilisce che i ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento, se sono rispettate entrambe le condizioni:

l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita;

l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Quindi la rilevazione richiede nella sostanza che si determinino contemporaneamente le due condizioni della maturazione del corrispettivo a mano a mano che la prestazione è eseguita e la misurazione del ricavo per competenza sia effettuata in maniera attendibile.

Il principio prosegue con lo stato di avanzamento che si può determinare con vari metodi e il redattore di bilancio che procederà con quello che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati. Dopodiché i metodi possono essere rappresentati dalla proporzione:

tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;

tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati;

tra i servizi effettuati alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto.

Quindi lo stato di avanzamento è stimabile in base a criteri oggettivi che fanno leva sulle ore di lavoro, sui costi sostenuti o sui servizi effettuati. Esso richiama, nella sostanza, la determinazione dello stato di avanzamento prevista per i lavori in corso su ordinazione (Oic 23) al paragrafo 62. In questo principio sono richiamati sia il metodo del costo sostenuto sia quello delle ore lavorate, che sono proprio due fra quelli previsti anche in chiave Oic 34.

Esiste, infine, una previsione di chiusura in base al paragrafo 33 del principio contabile Oic 34. Infatti, nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata completata.

Nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si dà conto del fatto che, alla luce dei commenti ricevuti sul Discussion Paper del 2019, si è deciso che il principio sui ricavi dovesse confermare l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi. Appare in ogni caso evidente la criticità legata alle modalità di rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi. Le motivazioni, in particolare, confermano che non era chiaro se questi ricavi dovessero essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se in alcuni casi potessero essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto.

Viene anche chiarito che il principio, coerentemente con quanto previsto dall’Oic 23 per i lavori in corso su ordinazione, prevede che i ricavi per prestazione di servizi siano rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Appare quindi chiaro che la contabilizzazione del ricavo per prestazioni di servizi si rilevi a stato di avanzamento se le citate condizioni (maturazione proporzionale alla prestazione eseguita e attendibilità della misurazione) sono rispettate.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 30 Ottobre nr 153 – Ratifica D.D. 120 2023 – Disciplina del contatto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori

14 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 153 ratifica il precedente Decreto Delegato nr 120 (si veda la Newsletter di Settembre) modificando alcuni articoli che si evidenziano schematicamente.

Si ricorda che la sua entrata in vigore è stata il 30 Ottobre u.s. e, data la complessità della norma, in caso occorrano informazioni specifiche si invita la gentile clientela  a contattare lo Studio.

DD153-2023

ART. 1

Durata max: 24 mesi

dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 3%

In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successivi

Rinnovi max: 4 nell’arco di 4 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)

Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi a casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.

Periodo di prova: il lavoratore è tenuto a completare il periodo di prova anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato

il comma 10) specifica che nel caso di una nuova assunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, ma in una qualifica diversa, il dipendente è soggetto a un nuovo periodo di prova dovuto alla nuova qualifica.

Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito (è necessario allegare della documentazione)

LIMITI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

piccole imprese:

  1. a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
  2. b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
  3. c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
  4. d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.

nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno

Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni

ostative previste dall’articolo 11 ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)

ART. 2

Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali

no limiti art. 1 purchè rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1

durata max 9 mesi nell’arco dell’anno (12 mesi)

comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono

usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15

luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:

  1. a) nel limite massimo di 300 ore e per non più di 3 giorni alla settimana qualora l’impresa

abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.

  1. b) nel limite di 6 giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle

modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono

avviati lavoratori stagionali.

comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i 7 mesi nell’arco dell’anno solare.

aziende manifatturiere: (che non utilizzano il lavoro occasionale) si consiglia di non fare la comunicazione al comma 2, mantenendo la possibilità di assumere a carattere stagionale per 9 mesi

i lavoratori stagionali non sono conteggiati nel 25% dei limiti di assunzione a tempo determinato

ART. 3

continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine

se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza, senza comunicare rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) nei primi 10 giorni successivi alla scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al

lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto

pari al 20%. Tale maggiorazione non è dovuta qualora il contratto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato

sanzione per ipotesi a) € 200,00 per ogni giorno di continuazione del rapporto fino alla regolarizzazione,

se non viene applicata la maggiorazione

  1. b) oltre il 10° giorno dalla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in

contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza del predetto termine

Qualora l’impresa non intenda prorogare o rinnovare il contratto di lavoro, deve darne

comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto di lavoro

mediante comunicazione scritta; in caso contrario il lavoratore ha diritto ad ottenere il

corrispettivo per il mancato preavviso

ART. 4

diritto di precedenza (se l’ex dipendente non lavora, e abbia un’anzianità di servizio superiore ai 6 mesi) solo nel caso di mansioni analoghe

diritto di precedenza entro 3 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione

diritto di precedenza entro 6 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione, se la durata era fino a 24 mesi

Tale vincolo non si applica qualora sia lo stesso lavoratore a non voler continuare il rapporto di lavoro

con l’impresa o qualora il contratto si sia risolto o non prosegua per il non superamento del periodo

di prova o per fatto imputabile al lavoratore.

CAPO II

DISTACCHI ART. 7

Durata: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi

Il distacco del territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze tempornanee:

  1. a) i fornitura di beni o prestazione di servizi, 12 mesi +6 di proroga
  2. b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese; 12 mesi +6 di proroga
  3. c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni

pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal

caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un

anno.

Durata per manutenzioni e distacchi infragruppo sono 18 mesi (12 mesi +6 di proroga), che si possono superare con 1 gg di stacco

Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella

quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,

l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico

esclusi dal distacco: da parte di associazioni, fondazioni, cooperative

non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig

obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria

vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi

almeno 1 dipendente a tempo indeterminato

per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria

nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale

la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.

tali vincoli SI APPLICANO ANCHE ALLE stabili organizzazioni

sanzione: la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare

ART. 8

procedura sul Labor ( ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)

Durata : primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata

sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare

Relativamente al distacco di cui alla lettera c) il termine di 18 mesi è da computarsi:

– nell’arco di 3 anni per il settore edile;

– nell’arco di 4 anni per mansioni qualificate e superiori;

– nell’arco di 5 anni per le altre casistiche.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come

periodi continuativi nelle seguenti ipotesi (l’interruzione di un solo giorno fa decorrere nuovamente la durata):

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di

riparazione degli stessi;

  1. b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo

stesso gruppo di imprese;

  1. c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di

attività di pubblico interesse.

ART. 10

prestazioni di lavoro tra imprese di diritto samm.se

un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;

  1. b) nell’ambito di un contratto di appalto d’opera o attività in cantieri edili;
  2. c) nell’ambito di un appalto o somministrazione di servizi; (necessario il contratto)
  3. d) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
  4. e) distacchi di lavoratori tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente

alle prestazioni pertinenti al loro ciclo produttivo (necessario il contratto)

sanzione: le violazioni incorrono a sanzione per lavoro irregolare e all’impresa di provenienza sanzioni art. 3 comma 7 legge 164/2022

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 10 Ottobre 2023 nr 146 – Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

14 Novembre 2023

Si allega il testo completo della nuova normativa antiriciclaggio che si adegua alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, recependo le indicazioni della quinta direttiva UE. E’ un provvedimento molto tecnico, che interessa non solo alcuni ordini professionali ma anche una serie di soggetti designati tenuti ad obblighi di adeguata verifica con le autorità interessate.

DD146-2023

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy