Fattura elettronica, nuova versione del tracciato operativa da febbraio

10 Gennaio 2024

Il Sole 24 Ore 15 dicembre 2023 di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

Previsto un controllo ad hoc per lo scarto se è invalida la dichiarazione di intento

L’utilizzo del TD28 non sarà più limitato alle operazioni con San Marino

Scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d’intento invalidata e possibilità di utilizzare il tipo documento TD28 non solo per le operazioni con San Marino ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l’estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia.

Dal 1° febbraio 2024 sarà operativa e applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle e-fatture tra privati, rilasciata dall’agenzia delle Entrate il 12 dicembre scorso. Sempre relativamente ai fornitori esteri, nei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata inoltre integrata la descrizione dell’identificativo del Paese.

Un’altra novità riguarda infine gli imprenditori agricoli in regime speciale che, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo «altri dati gestionali», potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni Iva.

Dichiarazioni di intento

È stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore.

Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.

Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

Con l’introduzione di un controllo preventivo – al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi – relativo alla validità della dichiarazione di intento, saranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili Iva.

Reverse charge

Altra novità è quella che legittimerà l’utilizzo del tipo documento TD28 per comunicare i dati dell’operazione realizzata con l’estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge.

L’ipotesi è quella disciplinata dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471/1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. In questo caso, e in mancanza di frode, è prevista l’irrogazione di una sanzione formale da 250 a 2mila euro.

Ai fini dell’esterometro e cioè della comunicazione del dato dell’operazione passiva estera, si potrà procedere a utilizzare il tipo documento TD28 secondo, peraltro, quanto era già stato anticipato dall’agenzia delle Entrate a inizio 2023, rispondendo ai quesiti sottoposti negli incontri con la stampa specializzata a commento della legge di Bilancio.

Imprenditori agricoli

Un produttore agricolo in regime speciale (come previsto dall’articolo 34 del decreto 633/1972), può valorizzare l’elemento TipoDato in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando «ALI-COMP» se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate; «NO-COMP» per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A e «OCC34BIS» nel caso di operazioni occasionali che rientrano nel regime contemplato dall’articolo 34-bis.

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San Marino, tre banche per Gacs da 612 milioni

10 Gennaio 2024

Il Sole 24 Ore 12 dicembre 2023 di Luca Davi
CARTOLARIZZAZIONI
Prende forma la prima cartolarizzazione con garanzia Gacs della Repubblica di San Marino. Le tre principali banche del Titano (Banca di San Marino, Cassa di Risparmio San Marino e Banca Agricola Commerciale) oltre ai due veicoli pubblici (Bns e Società di gestione) a quanto risulta hanno chiuso ieri il deal che vede la cartolarizzazione di 612 milioni di euro di crediti in sofferenza. La securitization beneficia dalla Gacs, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, strumento che ricalca le Gacs italiane e che il Governo di San Marino ha autorizzato dopo un lungo iter istituzionale che ha visto intensi dialoghi anche con la Banca Centrale del Titano. L’operazione vede Jp Morgan nel ruolo di arranger e Banca Guber quale advisor sul fronte del servicing. Sul versante legale, a curare l’operazione è lo studio Mularoni e lo Orrick, che ha contribuito alla costruzione della Gacs in Italia, strumento peraltro già copiato in Grecia. Con questa operazione multioriginator e di “sistema”, che vedrà ora il rating della agenzie Dbrs e Arc Rating, San Marino compie un passo fondamentale nella pulizia dei bilanci dei propri istituti, allineandosi così alla media europea in vista dell’ingresso del Paese nell’Unione Europea.

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Decreto Delegato 3 gennaio 2024 nr 1 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”

10 Gennaio 2024

E’ stato riemesso il Decreto del Made in San Marino già anticipato nella News di Novembre in quanto le lungaggini in Consiglio  hanno impedito la ratifica del precedente DL 139/2023 nei tempi previsti per legge.

Ricordiamo che il “100% Made in San Marino” è per i beni prodotti esclusivamente in Repubblica e il semplice “Made in San Marino” per quelli che, pur realizzati in parte altrove, abbiano subito in territorio sammarinese l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Per ottenere il marchio occorre presentare domanda all’Ufficio Attività economiche e versare una tassa di 100 euro annuali. Oltre al “made in san marino” il decreto istituisce il registro delle botteghe e dei mercati storici.

DD001-2024

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Scatta la raccolta di dati sui redditi online

15 Dicembre 2023

Il Sole 24 Ore 22 novembre 2023 di Giuseppe Latour

Un provvedimento rende operativa la Dac7: stretta su e-commerce e affitti brevi

Identificativo del venditore, giro d’affari maturato online, eventuali imposte trattenute e, in caso di locazione, dati dell’immobile affittato e numero di giorni di affitto. Sono solo alcune delle informazioni che i gestori di piattaforme digitali devono comunicare all’agenzia delle Entrate, secondo la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) e il decreto di recepimento italiano (Dlgs n. 32/2023).

Ieri un provvedimento firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini (Prot. n. 406671/2023) ha reso pienamente operative queste regole. Attraverso lo scambio automatico di informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi con le piattaforme digitali, l’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale a livello europeo.

Alla base di questo intervento c’è la difficoltà che, in tutti i paesi europei, le amministrazioni finanziarie incontrano nel ricostruire i ricavi realizzati attraverso le piattaforme web. Avendo spesso piattaforme collocate fuori dai confini nei quali operano, è sempre complicato ricostruire i volumi di affari ed effettuare eventuali contestazioni. Da qui nasce l’esigenza di avere a disposizione comunicazioni standardizzate a livello europeo.

Entro il 31 gennaio del 2024, allora, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia (e in alcuni casi anche i gestori stranieri “non-Ue”), dovranno comunicare all’agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Nello specifico, dovranno comunicare i dati i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati dovranno inviare una «Comunicazione di assenza di dati da comunicare». Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati alle Entrate: è il caso, ad esempio, degli operatori che intermediano la locazione di immobili situati in Italia.

Le nuove regole andranno a colpire i marketplace che intermediano l’e-commerce (ad esempio, di vestiti), ma anche i portali per gli affitti brevi, oltre alle piattaforme di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e, in generale, a tutto il mondo legato all’offerta di servizi alla persona. Restano, comunque, fuori alcuni soggetti. Ad esempio, sono esclusi i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, per i quali l’amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati. E, allo stesso modo, sono esclusi i piccoli inserzionisti, cioè i venditori per i quali il gestore di piattaforma abbia intermediato meno di 30 attività e l’importo totale del corrispettivo versato o accreditato non sia superiore a 2mila euro nel corso dell’anno. In qualche modo, per la Dac7, i soggetti troppo grandi o troppo piccoli non sono considerati a rischio.

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Residenza fiscale delle società nella sede di direzione effettiva

15 Dicembre 2023

Il Sole 24 Ore 23 novembre 2023 di Alessandro Germani

Cambiano due criteri su tre: entra pure la gestione ordinaria in via principale

Non rilevano la supervisione e il monitoraggio della gestione da parte dei soci

La residenza delle società nel testo del decreto legislativo Internazionalizzazione che è stato depositato in Parlamento (e di cui oggi inizia l’esame in commissione Finanze alla Camera) per la sua discussione appare invariata rispetto alla bozza in precedenza circolata. Ciò che varia è la formulazione rispetto al testo attuale del Tuir, per tenere conto di una serie di implicazioni emerse nel tempo. Ma vediamolo in dettaglio.

Nell’ambito dell’articolo 73 del Tuir la residenza effettiva di una società individua attraverso determinati parametri il luogo in cui la società deve considerarsi residente (comma 3) mentre l’esterovestizione (comma 5-bis) introduce una presunzione, imperniata sul controllo da parte di soggetti residenti o sull’amministrazione da parte di consiglieri residenti, di residenza in Italia di soggetti non residenti.

Per ciò che concerne la residenza fiscale l’attuale versione del Tuir prevede tre criteri alternativi, cioè la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Anche la presenza di uno solo di questi implica la residenza nel territorio dello Stato. L’attuale testo del decreto Internazionalizzazione lascia questa struttura alternativa, ma modifica due elementi su tre. Resta infatti ferma la sede legale, e non può essere altrimenti visto che si tratta di un dato essenziale, anche se di natura formale, ma si modificano gli altri due visto che fanno il loro ingresso la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

La modifica normativa mira a chiarine anche il significato. Infatti, per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Mentre per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Sembrano dei criteri decisamente più chiari per stabilire se una società si debba considerare residente in Italia, rispetto alla sede dell’amministrazione e all’oggetto principale. In particolare, come chiarito dalla stessa relazione illustrativa, essi hanno natura sostanziale. Inoltre, il fatto che siano posti l’uno dopo l’altro serve a superare il concetto della sede dell’amministrazione. La relazione chiarisce infatti che le attività di supervisione e di monitoraggio della gestione da parte dei soci devono considerarsi diverse dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente. Quindi sicuramente la sede di direzione effettiva viene mutuata dall’esperienza delle Convenzioni internazionali (place of effective management), ma va visto come qualcosa di differente rispetto all’elemento volitivo dei soci. Mentre la gestione ordinaria in via principale, elemento utilizzato da altri paesi europei, indica quegli atti attinenti al normale funzionamento della società nel suo complesso. L’inciso «in via principale» serve nel caso in cui solo una parte delle attività siano svolte nel territorio dello Stato e quindi vi può essere, nel caso, solo una stabile organizzazione.

Per gli organismi di investimento collettivo del risparmio resta la regola per cui si considerano residenti se istituiti in Italia. Anche per i trust il collegamento con lo Stato italiano resta invariato, nel senso che il trust estero sarà residente in Italia se almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. E lo stesso vale per quei trust per i quali un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. Ciò che cambia è la modalità di individuazione di questi trust esteri, perché il riferimento alla white list dell’articolo 168-bis del Tuir, articolo abrogato ormai dal 2015, viene sostituito dal riferimento alla lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, in base al Dm introdotto dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del Dlgs 239/1996.

In base alle modifiche del comma 3 appare poi più netta e chiara anche la norma dell’esterovestizione (comma 5-bis) che per individuare la presunzione di residenza per i non residenti che controllano società italiane e sono controllati o amministrati da soggetti italiani non fa più riferimento alla nozione di sede dell’amministrazione, ormai superato.

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Decreto Delegato 4 dicembre 2023 nr 173 – Definizione dello spred massimo e del tasso d’interesse nominale da applicarsi fino al 30 settembre 2024 ai prestiti assistiti dal contributo statale di cui alla Legge 31 03 2015 nr 44 e succ. mod.

15 Dicembre 2023

Con il Decreto Delegato nr 173 vengono fissati lo spread massimo e il tasso d’interesse nominale da applicarsi ai prestiti assistiti dal contributo statale da applicarsi sui muti stipulati fino al 30 settembre 2024.

a) durata fino a 15 anni: spread massimo 3,40%;

b) durata da 16 anni a 20 anni: spread massimo 4,30%;

c) durata da 21 anni a 25 anni: spread massimo 4,90%.

Per quanto concerne il tasso di interesse effettivo medio per i mutui stipulati a tasso fisso è determinato nella misura di 3,3719% mentre per i mutui stipulati a tasso variabile è determinato nella misura di 3,7171%.

DD173-2023

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Decreto Delegato 4 dicembre 2023 nr 172 – Modifica all’Allegato VII ed agli art.15 e 16 del D.D. 21 04 2008 nr 62 “Produzione e commercializzazione di integratori alimentari” e successive modifiche

15 Dicembre 2023

Il decreto in oggetto aggiorna l’allegato VII e gli articoli 15 e 16 del precedente D.D. 62/2008 (in materia di produzione e commercializzazione di integratori alimentari) introducendo nuovi meccanismi  di controllo ed etichettatura ed inasprendo le sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 20mila euro se si commercializzano prodotti che non compaiono nei registri, e se l’integratore ha dosi diverse rispetto a quelle in etichetta.

DD172-2023

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Decreto Delegato 30 novembre 2023 nr 168 – Sismabonus per la riduzione del rischio sismico

15 Dicembre 2023

Il Decreto Delegato nr 168 “Sismabonus” la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2024  detta i presupposti per la detrazione d’imposta  riconosciuta ai contribuenti  che effettuano lavori edilizi antisismici ai fini della messa in  sicurezza delle proprie case e degli edifici produttivi.

Come indicato all’art. 5 che dettaglia la procedura per l’ottenimento dell’incentivo, la norma è rivolta sia ai privati che alle società proprietarie dell’unità immobiliare oggetto d’intervento ma anche ai titolari di un contratto di locazione finanziaria e ai soci di cooperative di abitazione.

DD168-2023

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Decreto Consiliare 3 novembre 2023 nr 159 – Ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale

15 Dicembre 2023

E’ stata data piena esecuzione alla Convezione tra la Repubblica di San Marino e Regno Unito e Irlanda del nord, firmata lo scorso maggio,  per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali.

L’accordo bilaterale che regola l’esercizio della potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti, è tra i primi del genere che il Regno Unito ha firmato dopo la sua uscita dall’Unione europea.

DC159-2023+All

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Pensionati all’estero, la residenza oltreconfine guida l’imposizione

15 Dicembre 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 20 novembre 2023 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

L’assegno va tassato solo in Lussemburgo: le ritenute Inps vanno rimborsate

Il cittadino italiano, pensionato residente in Lussemburgo, ha diritto a ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte Irpef operate dall’Inps sul reddito da pensione percepito. Così si è pronunciata la Cgt dell’Abruzzo con la sentenza n. 642/7/2023 (presidente e relatore D’Angelo) ha chiarito che l’articolo 18, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo, prevede che la pensione percepita dal residente all’estero debba essere tassata solo in tale Stato di residenza e non anche in Italia.

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza; ciò, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, in quanto il fine delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è proprio quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale.

La soluzione della fattispecie, pertanto, è stata individuata dai giudici nell’interpretazione dell’articolo 18 della Convenzione, secondo cui, ad eccezione delle pensioni connesse allo svolgimento di funzioni pubbliche per le quali si applica l’articolo 19 della Convenzione medesima e il diverso criterio dello Stato della fonte, le pensioni erogate da privati e pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

L’avverbio “soltanto”, del resto, designa il potere impositivo allo Stato di residenza, escludendo ogni altra forma impositiva.

Pertanto, laddove la Convenzione contro le doppie imposizioni come quella siglata con il Lussemburgo preveda la condizione del subject to tax, questa deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza.

La pronuncia è conforme anche alla giurisprudenza unionale: da un lato, gli Stati membri sono liberi di decidere i criteri da utilizzate nelle Convenzioni sovrannazionali per ripartire in modo equilibrato e bilanciato il proprio potere impositivo; dall’altro, gli accordi non hanno l’obiettivo di garantire al contribuente l’imposizione più bassa tra quelle applicate dalle due parti contraenti, ma hanno lo scopo di ripartire il potere impositivo evitando che il medesimo reddito venga tassato due volte.

In assenza di un’armonizzazione a livello eurounitario dell’imposizione diretta è, dunque, fondamentale applicare correttamente le Convenzioni, evitandone un impiego distorto. In conclusione, il pensionato residente all’estero in uno Stato con un regime fiscale vantaggioso e che abbia subito la ritenuta alla fonte da parte dell’Inps può chiederne il rimborso: ciò che rileva è unicamente il potere impositivo, anche solo potenziale, dello Stato estero di residenza.

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