Decreto Delegato 15 febbraio 2024 nr 24 – Disposizioni in materia di arbitrato commerciale internazionale

11 Marzo 2024

Il Decreto Delegato nr 24  propone la Repubblica di San Marino quale sede di possibili futuri arbitrati commerciali.

Secondo quanto stabilito dall’art. 10 sarà infatti possibile ricorrere all’arbitrato internazionale nella Repubblica di San Marino per qualsiasi controversia, a condizione che essa coinvolga un valore economico (fatta eccezione per la materia fiduciaria e del trust) e non riguardi diritti indisponibili delle parti.

Una volta costituito, il tribunale arbitrale potrà, su istanza di parte, concedere provvedimenti cautelari che siano  motivati in fatto e in diritto e l’autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino è tenuta, nei limiti della propria competenza, a riconoscere le misure arbitrali emesse da tribunali con sede nella Repubblica, così come da tribunali con sede all’estero (se la misura dovrà avere esecuzione nella Repubblica) e da corti straniere in supporto di arbitrati internazionali.

DD24-2024

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Decreto Delegato 21 febbraio 2024 n.35 – Adeguamento del tetto limite pensionistico di cui all’art. 14 della Legge 29 Novembre 2022 nr 157

11 Marzo 2024

Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2024 è stato fissato ad € 49.206,23.

il Decreto Delegato fissa infatti con un Articolo Unico che

Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2024 è pari ad euro €49.206,23 (quarantanovemiladuecentosei/23)

DD35-2024

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Residenza fiscale, interessi economici esclusi dal nuovo criterio di domicilio

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 12 febbraio 2024 di Stefano Vignoli

Ai tre principi alternativi si aggiunge la presenza nel territorio dello Stato

Le modifiche del decreto legislativo 209 all’articolo 2 del Tuir in vigore dal 2024

Il decreto legislativo 209/2023 ridisegna – con decorrenza 1° gennaio 2024 – la nozione di residenza fiscale in Italia, modificando l’articolo 2, comma 2, del Tuir e raccogliendo, ma solo in parte, l’invito della legge delega 111/2023 ad applicare le best practice della prassi internazionale.

L’individuazione della residenza fiscale è importante perché determina l’assoggettamento a imposte nel nostro Paese, oltre che dei redditi prodotti (e del patrimonio detenuto) in Italia in base al principio di territorialità, anche di quelli prodotti all’estero, in ossequio al worldwide principle taxation (articolo 3, Tuir).

Tra conferme e novità

Procediamo con ordine, partendo da cosa non è cambiato: in primis la verifica dei criteri alternativi di residenza, che deve essere effettuata per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili) escludendo quindi l’applicazione dello split year , ovvero la possibilità di essere residenti soltanto per una frazione d’anno come avviene in altri Paesi.

Per quel che riguarda le novità, ai tre criteri alternativi della residenza, dell’iscrizione in anagrafe nazionale e del domicilio, se ne aggiunge un quarto: quello della presenza nel territorio dello Stato sufficiente a determinare la residenza in Italia quando ricorre per la maggior parte dell’anno, computando anche le frazioni di giorno. Dal 2024 rischiano pertanto di essere attratti a tassazione anche studenti e turisti di lunga durata.

I criteri e le modifiche

Non si rilevano modifiche al criterio della residenza, per il quale occorre riferirsi al Codice civile e quindi alla dimora abituale.

Perde rilevanza l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (e, in parallelo, all’Aire), che non costituisce più presunzione assoluta di residenza ma ammette prova contraria. Il nostro Paese si avvicina così alla migliore prassi internazionale, considerata la diffusa irrilevanza dei requisiti formali in altri ordinamenti, e consolida un orientamento del legislatore già manifestatosi in sede di accesso ai regimi di favore per impatriati, ricercatori e professori.

Varia anche la definizione di domicilio, da intendersi quale «luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona». Una nozione che si distanzia da quella civilistica (e convenzionale) individuata dall’articolo 43 («sede principale dei suoi affari e interessi»), che faceva riferimento anche agli interessi economici.

Nel “nuovo” domicilio gli interessi economici perdono invece di rilevanza, con il duplice rischio di aumentare le difficoltà a determinare la residenza (è più semplice individuare il luogo dove sono collocati gli interessi economici rispetto a quelli personali) e di agevolare il trasferimento all’estero dei contribuenti più facoltosi.

Premesso che non sono state introdotte modifiche ai trasferimenti in Paesi black list (elenco dal quale è appena uscita la Svizzera), per i quali è prevista l’inversione dell’onere della prova a carico del cittadino italiano, sarà più semplice, ad esempio, lasciare la residenza italiana per quella del Principato di Monaco (Paese black list) da parte dell’imprenditore che si trasferisce con la famiglia conservando rilevanti interessi economici e patrimoniali in Italia: il nuovo concetto di domicilio richiede infatti di verificare “soltanto” il luogo degli interessi personali e familiari.

Le doppie residenze

In base al nuovo criterio della presenza dovrebbero aumentare le persone potenzialmente residenti in Italia. Ma trattandosi spesso di persone che risultano residenti anche in un altro Paese legato da convenzione con l’Italia, il conflitto di doppia residenza andrà risolto in base alle tie breaker rules individuate dalla norma pattizia che prevale rispetto al Tuir (lex specialis derogat generali).

Le convenzioni stipulate dall’Italia – conformi all’articolo 4 del modello Ocse – attribuiscono la residenza a uno solo dei due Paesi firmatari, seguendo l’ordine gerarchico del Paese dove la persona ha 1 l’abitazione permanente, 2 il centro degli interessi vitali, 3 il soggiorno abituale e 4 la nazionalità, salvo la remota possibilità di 5 dover attivare una procedura amichevole quando nessuno dei quattro criteri permette di individuare il Paese di residenza.

La nuova residenza entra in vigore dal 2024; fino al 2023 sarà pertanto necessario riferirsi al previgente testo dell’articolo 2 del Tuir.

Da segnalare, infine, che il decreto delegato sulla fiscalità internazionale dimentica di individuare le regole di determinazione della residenza in materia di imposta di successione e donazione, la cui disciplina resta orfana di una propria definizione, dovendo pertanto riferirsi all’articolo 43 del Codice civile (dimora abituale)

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L’azienda paga quando a sbagliare è la chatbot

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2024 di Giusella Finocchiaro

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Alla domanda ricorrente sulla responsabilità per gli errori commessi da un’applicazione di intelligenza artificiale risponde in modo semplice e lineare una recentissima sentenza canadese: Moffatt v. Air Canada, 2024 Bccrt 149, del 14 febbraio 2024, appena pubblicata. E la risposta si potrebbe riassumere limitandosi a citare il noto brocardo: «cuius commoda, eius et incommoda» (chi trae vantaggi da una situazione, deve sopportarne anche gli svantaggi). Un brocardo latino, dunque, risolve un problema creato dall’intelligenza artificiale.

Si tratta di una sentenza limpida, su una questione di limitata rilevanza economica, come spesso accade per i leading cases, ma che offre molti spunti di riflessione. Al centro, l’errore commesso da una chatbot, cioè da un software che, utilizzando l’intelligenza artificiale, formula risposte alle domande poste, simulando che si stia conversando con un essere umano.

La vicenda è molto semplice. Il signor Moffatt, a causa della perdita della nonna, deve acquistare un biglietto aereo. Air Canada propone tariffe scontate in caso di viaggio causato da un lutto. Moffatt interroga la chatbot di Air Canada che lo informa che lo sconto può essere chiesto anche dopo il viaggio, entro 90 giorni. Così fa il Sig. Moffatt, scoprendo poi, però, dopo alcune interlocuzioni con gli impiegati (umani) di Air Canada, che lo sconto avrebbe dovuto essere chiesto prima e che non può essere applicato retroattivamente.

Moffatt agisce in giudizio e richiede il risarcimento. Air Canada si difende argomentando che la responsabilità è della chatbot. Il giudice con un ragionamento molto lineare afferma che, benché la chatbot sia interattiva, tuttavia è sempre parte del sito di Air Canada e che ovviamente Air Canada è responsabile di tutte le informazioni che sono nel suo sito, che siano statiche o interattive. Non c’è ragione per cui, come argomenta ancora la compagnia, il cliente debba effettuare un

double check rispetto alle informazioni rese attraverso il sito o la chatbot.

Dunque il giudice Rivers non affronta neppure il tema della soggettività dell’applicazione di intelligenza artificiale, di grande fascino teorico, ma semplicemente e pragmaticamente constata che essa è parte del sito della società e dunque la società che ha scelto di avvalersene ne risponde. E taglia così il nodo gordiano. Ma se pure fosse stata ammessa la soggettività della chatbot, come ha cercato di sostenere Air Canada, chi avrebbe risarcito i danni al signor Moffatt? La risposta non può che essere la stessa: la società che ha scelto di inserire nel proprio sito la chatbot.

Questa decisione, anche perché è fra le prime, rappresenta un importante punto di partenza.

Il caso è circoscritto, come si è detto, ma utile a trarre alcune considerazioni.

Non sappiamo esattamente di che tipo di chatbot si trattasse, se fosse una chatbot del tipo oggi più utilizzato, che risponde a domande di base, automatizzate, o invece una chatbot in grado di imparare e personalizzare le risposte a seconda delle esigenze dell’utente, come ad esempio Siri o Alexa.

Ma il punto è che ne risponde chi se ne avvale, in questo caso mettendola a disposizione dei clienti, e che la questione della soggettività non è rilevante. A conclusioni non diverse si sarebbe giunti se un impiegato della società avesse fornito risposte ugualmente sbagliate, con la differenza che il datore di lavoro avrebbe potuto rivalersi sul dipendente, ma non sarebbe cambiata la risposta nei confronti del cliente. Anche in questo caso, non si può escludere, peraltro, una responsabilità di chi ha addestrato la chatbot o l’ha programmata.

Un’altra considerazione può trarsi da questa decisione. Non solo il giudice ha deciso -ovviamente- sulla base del diritto vigente, ma la decisione appare assolutamente adeguata. Come spesso si è sostenuto in queste pagine, non occorrono, dunque, sempre e in ogni caso nuove norme, per regolare nuovi fenomeni. Anzi, al contrario, è necessario valutare settore per settore, quando nuove norme siano necessarie. In questo caso, ampio spazio resta aperto alla disciplina contrattuale che potrà circoscrivere in vario modo e cercare di limitare la responsabilità per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per il momento, dunque, in attesa di nuove sentenze, aspettiamoci nuovi fantasiosi disclaimer sui siti che usano chatbot.

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Plusvalenza immobiliare anche senza il pagamento

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 14 febbraio 2024 di Alessandro Germani

Sopravvenienza passiva se il contratto è risolto per il prezzo non versato

La plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile concorre al reddito d’impresa del contribuente, non rilevando il fatto che successivamente il contratto sia stato risolto per mancato pagamento del prezzo, in quanto ciò determina una sopravvenienza passiva. Così l’ordinanza 39/36/2024 della Cassazione.

Per la Suprema corte ha dunque ragione l’Agenzia rispetto ai giudici di secondo grado. In motivazione, infatti, si ricorda come in caso di cessione d’azienda rileva il realizzo della plusvalenza alla conclusione del contratto, non rilevando l’omessa percezione del prezzo, la sua rateizzazione o l’estinzione dell’obbligazione a seguito di transazione (Cassazione 4365 e 4366 del 2011, 14848/18). Anche perché se da un lato il contribuente subisce la tassazione della plusvalenza, poi avrà comunque diritto a iscrivere a bilancio la relativa minusvalenza (Cassazione 14560/21 e 24378/16). Per la Corte quindi la causa va decisa nel merito, con il parziale rigetto dell’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa concernente la plusvalenza.

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Circolare nr 1/2024 Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive

11 Marzo 2024

Si allega la Circolare nr 1/2024  ULPA che corregge  la precedente Circolare nr 4/2024 UAE (si veda la Newsletter di Febbraio 2024)  in tema di deroga all’art. 27 Legge 164 /2022 (lavoro prestato dagli amministratori) che aggiunge la seguente formulazione in grassetto:

“(…) per essere esentate dall’applicazione dell’articolo 27, comma 4, della Legge 9 dicembre 2022 n.164 [le società di capitali senza dipendenti], devono presentare apposita autodichiarazione che attesti che la società gestisca esclusivamente immobili intestati alla stessa società e che gli stessi immobili siano destinati alla residenza dei soci, loro parenti entro il secondo grado od affini entro il primo, o a sede di società aventi, anche in parte, la medesima compagine. (…)”.

Circolare 1 /2024 ULPA

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Decreto Legge 15 Febbraio 2024 nr 22 – Misure Urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese

11 Marzo 2024

Il Decreto Legge nr 22 è stato emanato in un contesto territoriale di urgenza al fine di sostenere il rapido risanamento e il finanziamento di imprese in crisi ad alto livello occupazionale anche per problemi di accesso al credito bancario al fine di evitarne la chiusura  e salvaguardare i numerosi posti di lavoro.

A tal fine viene stabilito all’art. 2 che “I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione dell’attività d’impresa ovvero di rami, di singoli beni o di diritti della stessa, che risulti funzionale a conservarne il valore in vista di un miglior realizzo liquidatorio, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge”

e all’art. 4Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n.47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) dell’articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, l’ammontare massimo di Cassa Integrazione Guadagni che può essere richiesta dall’impresa è di un numero di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per otto.
2. Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n. 47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, l’impresa ha facoltà di richiedere l’erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni, senza applicazione della penalità prevista all’articolo 15, comma 3 della Legge n.73/2010, nelle modalità stabilite da apposita circolare dell’Istituto Sicurezza Sociale.”(…)

DL22-2024

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Decreto Delegato 1 marzo 2024 nr 23 – Modifica all’allegato VII ed agli art.15 e 16 del D.D. 21 04 2008 nr 62 “Produzione e Commercializzazione dei integratori alimentari” e succ. mod.

11 Marzo 2024

E’ stato riemesso con  Decreto Delegato nr 43 il provvedimento che aggiorna le norme generali e le norme specifiche relative alle  procedure di notifica di etichetta degli integratori alimentari (già anticipate nella Newsletter di Dicembre con il D.D. 172/2023).

Si ricorda nuovamente che  sono state aggiornate le sanzioni relative alle violazione degli articoli  9 e 11 del D.D. 62/2008, (rispettivamente i valori dichiarati in etichetta e l’immissione in commercio senza autorizzazione) e possono arrivare ad un massimo di € 20.000,00.

DD43-2024

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Decreto Delegato 7 febbraio 2024 nr 19 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione Indebita e Amministrazione Infedele

11 Marzo 2024

Gli articoli 197 e 198 del Codice Penale vengono così modificati:

Art. 197
(Appropriazione indebita)
1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
3. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
4. Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.
Art. 2
Art. 198
(Amministrazione infedele)
1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD19-2024

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Decreto Delegato 8 febbraio 2024 nr 20 – Disposizioni in materia di consumo

11 Marzo 2024

Il Decreto Delegato nr 20 adegua l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla  normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione.

Il Decreto produrrà i propri effetti dal momento della ratifica, ma sarà immediatamente operativo relativamente a due articoli in particolare:

art. 25 (Legittimazione ad agire) ossia la possibilità per le associazioni di categoria di rappresentare i consumatori in giudizio nei procedimenti di natura civile, di natura amministrativa e costituirsi parte civile nei procedimenti penali

 

art. 27 (Class action)  al fine di tutelare diritti individuali ed omogenei di una classe di consumatori lesi  da un medesimo un operatore economico

DD20-2024

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