Reati fiscali, allargato il «ne bis in idem»

7 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 19 Maggio 2017 di Marina Castellaneta

Corte diritti dell’uomo. Il principio vale anche se la sovrapposizione dei processi è breve

La Corte europea dei diritti dell’uomo torna sull’applicazione del principio del ne bis in idem nei casi di sanzioni tributarie e penali per reati fiscali. Con la sentenza depositata ieri nella causa Johannesson e altri contro Islanda (ricorso n. 22007/11), Strasburgo sembra allargare nuovamente gli spazi applicativi del principio del ne bis in idem. Per la Corte, infatti, se manca una connessione sostanziale e se la sovrapposizione tra il procedimento tributario e quello penale è limitata dal punto di vista temporale, è certa la violazione del principio.
A rivolgersi alla Corte sono stati due cittadini islandesi che erano stati al centro di un procedimento per evasione fiscale. L’amministrazione tributaria aveva disposto l’applicazione di una sovrattassa, ma dopo nove mesi i due ricorrenti erano stati indagati per reati fiscali e condannati a una pena detentiva (pena sospesa) e a una multa. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione ai ricorrenti.
Per la Corte, infatti, l’Islanda ha violato l’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea – che afferma il diritto a non essere processato o punito due volte per lo stesso reato – proprio perché il procedimento tributario culminato con una sanzione pecuniaria aveva, in realtà, una natura sostanzialmente penale. I fatti contestati nei due procedimenti erano identici e così la stessa entità dell’evasione fiscale contestata.
È vero – osserva la Corte europea – che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 non esclude del tutto la possibilità che due procedimenti siano condotti contemporaneamente, ma questo solo a condizione, accertata l’identità del fatto, che le due azioni siano strettamente legate dal punto di vista sostanziale e temporale. In presenza di questo legame “sufficientemente stretto”, infatti, si verifica un’integrazione tra le due azioni. Con la conseguenza che i due procedimenti ne formano uno unico.
La Corte, nell’accertare se sussistessero le due condizioni, ha tenuto conto, dal punto di vista della connessione temporale, della durata della sovrapposizione legata, però, all’intero svolgimento del procedimento.
Di conseguenza, poiché i procedimenti si erano svolti in parallelo solo per un anno su una durata complessiva di 9, Strasburgo ha escluso la connessione, anche perché l’imputazione ai due ricorrenti era arrivata 16 mesi dopo la decisione delle autorità fiscali.
Netta separazione anche sotto il profilo delle prove, con indagini e svolgimento dei procedimenti realizzati in modo indipendente.
Di qui la conclusione dell’assenza di una connessione sostanziale e temporale “sufficientemente stretta” e l’evidente duplicazione del processo, con una chiara violazione del principio del ne bis in idem.

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