Sanzioni da 3mila a 5mila euro per l’uso vietato del contante

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 5 DICEMBRE 2018 (l’Esperto Risponde) di Luigi Ferrajoli e Flavia Silla

Una società in contabilità ordinaria ha effettuato quattro pagamenti di acconti di 2mila euro in contanti, su una fattura totale di 8mila euro. Quali conseguenze e sanzioni verranno applicate in fase di accertamento, per il mancato rispetto dei limiti al pagamento delle fatture in contanti? Si precisa che sono stati effettuati dei prelievi dal conto corrente e poi effettuati i pagamenti in contanti su esplicita richiesta del fornitore.
L.B.CATANZARO
Il limite per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è stato fissato, dal 1° gennaio 2016, nell’importo di 3mila euro (ex articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007). Tale limite si considera superato anche quando il pagamento è effettuato con più versamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Tuttavia, è possibile eseguire operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia, se è previsto dalla prassi commerciale o da espressi accordi contrattuali (ad esempio, in caso di vendita a rate o in relazione a contratti di somministrazione).
Al di fuori di tali ipotesi, è configurabile una violazione nel divieto di cui all’articolo 49: punita, ex articolo 63 del Dlgs 231/2007, con la sanzione amministrativa da 3mila a 5mila euro.
È possibile fruire dell’istituto dell’oblazione amministrativa versando una somma pari a 1/3 del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione (articolo 65, comma 9, Dlgs 231/2007, come sostituito dall’articolo 5, comma 2, Dlgs 90/2017). Quest’opzione non è esercitabile da chi si sia già avvalso, da meno di un anno, della medesima facoltà per altra analoga violazione.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Vietato guidare l’automobile con targa estera di un parente

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 29 NOVEMBRE 2018 di Maurizio Caprino

DECRETO SICUREZZA

La stretta contro i «furbetti» colpisce anche situazioni in cui non c’è un vero abuso

Si salvano invece gli evasori ma un ordine del giorno sollecita correzioni

Con la conversione in legge del decreto sicurezza (Dl 113/2018), votata ieri dalla Camera, in Italia diventa vietato anche guidare l’auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all’estero. È un effetto collaterale, probabilmente indesiderato, della stretta inserita nel Codice della strada contro i “furbetti della targa estera”. Una stretta che però non riguarda i casi più rilevanti: quelli di chi prende auto in leasing o noleggio da operatori esteri auto: generalmente sono persone ricche che scelgono modelli di valore sottraendosi soprattutto al Fisco. Così ieri è passato un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere questo aspetto.
Il problema sulle auto di parenti, amici e colleghi deriva da come è strutturato il comma 1-bis introdotto nell’articolo 93 del Codice: divieto di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, per chi risiede in Italia da oltre 60 giorni. Un divieto indiscriminato, da cui sono esclusi solo quelli in leasing o noleggio senza conducente acquisiti in base a un contratto stipulato con un operatore di un altro Stato della Ue o del See (Spazio economico europeo) che non abbia sedi secondarie o effettive in Italia e quelli concessi in comodato da imprese Ue o See a residenti in Italia legati a loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Né si potrà sostenere di trovarsi in una di queste situazioni escluse e riservarsi di dimostrarlo in un secondo momento: la norma impone che a bordo del veicolo si trovi un documento di data certa (per esempio, autenticato da un notaio) che attesti il rapporto fra il conducente italiano e l’intestatario estero. In caso contrario, «la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente». Una formulazione che parrebbe anche escludere la consueta possibilità per gli agenti di assegnare un termine entro cui esibire la documentazione mancante (articolo 180, comma 8, del Codice).
La stretta va invece a dare una legittimazione definitiva agli evasori fiscali. Perciò il Governo ha accolto l’ordine del giorno presentato dal deputato Alberto Pagani (Pd), che lo impegna a prevedere l’obbligo di ritargare in Italia in caso di leasing o noleggio esteri o a vietare la circolazione dei veicoli in questione. Il Governo non lo aveva previsto perché temeva una procedura d’infrazione Ue, ma l’ordine del giorno segnala tre sentenze della Corte Ue (cause C-242/05, C-552/15 e, soprattutto, C-451/99) in cui i giudici ritengono legittimo l’obbligo di reimmatricolazione nazionale.
Il Governo non si è impegnato sui tempi di questa eventuale modifica. Un invito a provvedere sta per arrivargli da tutte le associazioni della filiera automobilistica: in particolare, le società di leasing e noleggio rischiano di dover smantellare le sedi italiane. Infatti, per com’è ora la norma, ai clienti conviene rivolgersi all’estero.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il transito dallo Sdi evita l’esterometro

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 23 NOVEMBRE 2018 di Giorgio Confente

Delega all’intermediario
D Una società di capitali si avvale di un intermediario per trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. Abbiamo effettuato la registrazione del codice univoco dell’intermediario nel sito dell’Agenzia delle Entrate. È obbligatorio conferire anche una delega al mio intermediario?
r No. La società ha sicuramente dato una delega all’intermediario per la gestione delle fatture elettroniche, ma la delega è di tipo privatistico e non comporta nessuna delega da notificare all’agenzia delle Entrate.
BENEDETTO SANTACROCE
Invio immediato
D Un’attività di casa vacanza e agriturismo gestita da una cooperativa agricola che attualmente emette ricevuta fiscale e, solo
su richiesta del cliente, fattura,
dal 1° gennaio come dovrà
comportarsi??
r Dal 1° gennaio 2019, nulla cambia per le ricevute fiscali. Dovranno essere emesse elettronicamente, invece, le eventuali fatture, sia quelle fiscali pre-numerate, emesse per certificare i corrispettivi, sia quelle immediate.Se la fattura ordinaria immediata (cioè quella non fiscale o pre-numerata) ha la “funzione sostitutiva” di documenti fiscali che certificano i corrispettivi (scontrino, ricevuta fiscale o fattura fiscale), ad esempio, per la somministrazione di pasti o il pernottamento, il suo rilascio dovrà avvenite «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» (circolare 97/E/1997, paragrafo 4.3). Il suo invio tramite Sdi dovrà, quindi, essere immediato e non entro il termine della liquidazione periodica Iva, per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019, o entro 10 giorni dall’effettuazione, per quelle effettuate dal 1° luglio 2019.
luca de stefani
Servizi resi a soggetto Ue
D In caso di servizi resi a un soggetto comunitario le fatture devono transitare dallo Sdi?
r Le fatture emesse per servizi resi a soggetti Ue, escluse dal campo di applicazione Iva ex articolo 7 ter del Dpr 633 del 1972 sono esonerate dall’obbligo di trasmissione tramite il sistema di interscambio.
È comunque possibile trasmetterle facoltativamente al fine di evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”). In questo caso, il fornitore indicherà come indirizzo di recapito il codice destinatario “XXXXXXX” e dovrà trasmettere la fattura al cliente estero con le modalità tradizionali (ad esempio via e-mail o posta).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Scadenziario Dicembre 2018

13 Dicembre 2018

Scadenziario entro il 20 Dicembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.
  • termine ultimo per il pagamento  della 2A RATA dell’IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA (se di importo superiore a € 1.000,00 e il contribuente abbia optato per un versamento in due rate di pari importo: la prima entro il  30/11/2018 e la seconda entro il 20/12/2018).

Scadenziario entro il 31 Dicembre

  • Si ricorda che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
  • il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
  • scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);
  • termine ultimo per l’invio per la trasmissione dei dati relativi all’identificazione dei TITOLARI EFFETTIVI di società di Capitali, Fondazioni, Enti analoghi (Associazioni, cooperative, Consorzi,…) e Stabili Organizzazioni. Clicca qui per Circolare nr 4 2018 Ufficio Industria

Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/2018 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.

Si ricorda inoltre, che entro il mese di novembre e dicembre  di ogni anno scade il termine di presentazione della domanda di residenza da presentarsi all’Ufficio di Stato Civile per i lavoratori frontalieri che ne abbiano i requisiti ovvero che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese o che abbiano svolto in modo continuativo negli ultimi 15 anni  attività lavorativa presso uno o più operatori.

Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2019 in base all’art. 17 della L137/2018 è fatto obbligo per ogni contribuente di registrare nel conto fiscale le obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Dematerializzazione a metà del guado

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 17 OTTOBRE 2018 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
I nodi aperti della fattura elettronica
La fatturazione elettronica obbligatoria, che dal 2019 riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, è certo la fonte di innesco di un processo virtuoso di digitalizzazione. Non sarà neanche più necessario conservare le fattura in formato cartaceo. Il processo in atto coinvolge non solo i meccanismi gestionali e contabili all’interno di un’azienda, ma anche la documentazione prodotta e ricevuta. Insomma, l’impatto della e-fattura non si limita solamente ai documenti a rilevanza fiscale.
L’evoluzione tecnologica e il formato strutturato della fattura elettronica, infatti, hanno portato e porteranno, con una diffusione sempre più capillare, a un utilizzo probabilmente quanto più possibile di strutture e linguaggi condivisi anche per altri documenti quali, ad esempio, i contratti commerciali. In questo senso, la possibilità di scambiarsi e sottoscrivere a distanza e in modalità telematica i documenti, ad esempio apponendovi una firma digitale ovvero utilizzando soluzioni di firma elettronica avanzata quali la stessa autenticazione a mezzo Spid (Sistema pubblico identità digitale), rappresentano inevitabilmente strumenti che non potranno che portare a una completa dematerializzazione.
Tuttavia, inevitabilmente, qualche documento continuerà ad essere prodotto o ricevuto in formato cartaceo, anche se la direzione intrapresa è quella di dematerializzare tutto sia pure solo acquisendone l’immagine.
Ad ogni modo utilizzare un formato strutturato xml da veicolare tramite Sistema di interscambio (interfaccia pubblica per lo scambio di e-fatture) per le fatture attive e passive tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale, non implica di per sé che tutto ciò che si produce, diverso dai documenti fattura, in formati diversi ma senza produrre carta, non possa essere gestito sin dall’origine in maniera dematerializzata. Si pensi, ad esempio, alle fatture attive e passive da e verso l’estero: questi documenti continueranno ad essere gestiti, anche su carta oppure informaticamente, ad esempio inviandoli o ricevendoli in allegato email o tramite piattaforme di comunicazione telematiche ma non dovranno necessariamente transitare dal sistema di interscambio in formato strutturato. In ogni caso, l’utilità e i vantaggi di disporre di tracciati strutturati guideranno le aziende ad una transizione verso l’informatizzazione di tutti i dati e documenti.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

L’amministratore di fatto della società evita le sanzioni per gli illeciti fiscali

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 8 OTTOBRE 2018 di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

ACCERTAMENTO

Per il decreto legge 269/03 paga la persona giuridica destinataria della rettifica

La Ctr Lombardia interpreta in chiave garantista le nuove disposizioni

L’amministratore di fatto non può rispondere, neanche a titolo di concorso, delle sanzioni per le violazioni fiscali riferibili alla società, in quanto la responsabilità ricade unicamente su quest’ultima. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 2546/18/2018 (presidente Martorelli e relatore Grigillo).
La vicenda nasce da un atto di contestazione emesso dalla direzione provinciale di Milano, con il quale vengono irrogate ingenti sanzioni amministrative per l’anno 2009 nei confronti di una persona fisica ritenuta amministratore di fatto di una società destinataria di un accertamento fiscale. Il contribuente impugna il provvedimento lamentando tra l’altro di non essere mai stato amministratore – nemmeno di fatto – della società e che, comunque, non può sussistere alcuna sua responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 7 del Dl 269/2003, il quale ha introdotto nell’ordinamento il principio di riferibilità esclusiva delle sanzioni in capo alla persona giuridica oggetto di accertamento fiscale.
I giudici di primo grado annullano l’atto impositivo e la sentenza è integralmente confermata dalla Ctr. I giudici d’appello, richiamando sul tema numerose sentenze della Cassazione (25284/2017, 4775/2016 e 12007/2015), ricordano che l’articolo 7 del Dl 269/2003 ha introdotto il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica è posta solo a carico della persona giuridica.
Pertanto, con l’entrata in vigore di questa norma non sono più applicabili le regole originariamente introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio realizzata con il Dlgs 472/1997 che, accogliendo il modello afflittivo tipico delle sanzioni penali basato sul principio di personalità della sanzione, aveva optato per l’applicabilità della sanzione tributaria in capo all’autore materiale dell’illecito. In particolare, afferma la Ctr, il Dl 269/2003 non prevede alcuna eccezione al principio di riferibilità della sanzione amministrativa tributaria alla sola persona giuridica cui è indirizzata la rettifica fiscale. Anzi, conclude la Ctr, non solo non esiste alcuna eccezione esplicita con riferimento alla posizione di un eventuale amministratore di fatto della società accertata, ma una tale conclusione non si può desumere nemmeno sulla base dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997 che disciplina l’istituto del concorso di persone nella violazione tributaria. Infatti il Dl 269/2003 non solo è stato introdotto in un momento successivo rispetto al predetto articolo (ciò che, nel ragionamento dei giudici, depone nel senso che quest’ultimo non costituisce una deroga al principio previsto dal primo), ma in ogni caso prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dal Dlgs 472/1997 «solo in quanto compatibili». Ed evidentemente per i giudici l’istituto del concorso non è compatibile con il sistema di responsabilità sanzionatoria “esclusiva” introdotto per le società e gli enti con personalità giuridica dal Dl 269/2003.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il fornitore paga il conto Iva per il falso esportatore abituale

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 11 OTTOBRE 2018 di Rosanna Acierno

OPERAZIONI CON L’ESTERO

Contestata la responsabilità anche se si è ignari dell’intento fraudolento

Confermato ieri dal governo che il protocollo di ricezione non è un’autorizzazione

Operazioni con gli esportatori abituali nel mirino del Fisco. Sempre più di frequente, infatti, le verifiche da parte della Guardia di finanza e dell’agenzia delle Entrate si concentrano sulle cessioni effettuate nei confronti degli operatori commerciali che invocano il diritto all’acquisto senza addebito dell’Iva attraverso lettere di intento.
L’articolo 8 del Dpr 633/72 consente agli operatori commerciali che nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato cessioni all’esportazione superiori al 10% del volume d’affari dello stesso periodo («plafond»), di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva per evitare che i contribuenti, in qualità di esportatori abituali, si trovino sempre a credito di imposta. A tal fine, se fino al 31 dicembre 2014 era sufficiente che l’esportatore abituale presentasse al fornitore una mera lettera di intento, dal 2015, invece, è stato previsto in capo allo stesso l’obbligo di presentare al fornitore, unitamente alla dichiarazione di intento, anche la relativa ricevuta di trasmissione alle Entrate (articolo 20 Dlgs 175/2014). Tuttavia, nonostante la stretta sugli obblighi in capo agli esportatori abituali, sono ancora molte le frodi ideate proprio da alcuni operatori che presentano a fornitori “false lettere di intento” senza avere i requisiti per essere considerati esportatori abituali o “lettere di intento ideologicamente false” laddove, pur avendo effettuato nell’anno precedente operazioni utili alla costituzione del plafond, acquistano la merce in esenzione Iva non per esportarla, ma per venderla nel mercato interno a prezzi inferiori rispetto a quelli generalmente praticati. Questo peraltro anche alla luce della circostanza, emersa proprio ieri in sede di risposta fornita dal governo a una interrogazione parlamentare, che a oggi il protocollo di ricezione rilasciato dalle Entrate non equivale a un’autorizzazione e non presume alcun controllo preventivo sull’eventuale plafond disponibile o sulla reale qualifica di esportatore abituale. In questi casi, scoperta la frode, non riuscendo più a rivalersi sui finti esportatori perché, spesso, risultano essere cartiere che nel frattempo hanno cessato l’attività, il Fisco presenta il conto dell’Iva non addebitata in fattura ai fornitori che, ignari del piano evasivo, non capiscono le ragioni della pretesa erariale laddove per la merce venduta hanno ricevuto puntuali pagamenti mediante mezzi tracciabili.
In particolare, le contestazioni dei verificatori nei confronti dei fornitori muovono dal presupposto che, anche in assenza di un sistema di responsabilità oggettiva, il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti di merci poi rivendute in esenzione di imposta può essere negato dall’Amministrazione finanziaria nel caso in cui si dimostri che il cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere della sua partecipazione ad una frode, a nulla rilevando la circostanza che egli non ne abbia tratto beneficio. In sostanza, secondo il Fisco il fornitore è chiamato a rispondere dell’Iva non addebitata in fattura non soltanto nei casi in cui era pienamente consapevole della frode ideata dal finto esportatore, ma anche tutte le volte in cui avrebbe dovuto intuire l’intento fraudolento.
A sostegno di questa tesi, generalmente, l’Amministrazione cita alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità secondo cui l’obbligo del fornitore di assolvere successivamente l’Iva sui beni ceduti in esenzione di imposta può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode. Pertanto, ove non riesca a provare la sua buona fede e di aver adottato un comportamento prudente e diligente, il fornitore rimane esposto al recupero dell’Iva, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio economico o finanziario (Cassazione, sentenze 176/2015, 7389/2012, 12751/2011).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Nel 2018 raddoppiati i siti di polizze false

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 13 OTTOBRE 2018 di Federica Pezzatti
L’Ivass ha già individuato oltre 85 indirizzi internet pirata, contro i 50 scovati nell’intero 2017 Le frodi sono nell’Rc Auto
Continua la proliferazione dei siti pirata nel settore assicurativo. Dopo casi sporadici del 2015 e del 2016,nell’ultimo biennio il fenomeno sta diventando quasi virale. Giusto per dare un’idea, mentre stiamo scrivendo questo articolo c’è giunta in redazione la segnalazione dall’Ivass di altri tre siti farlocchi scovati dall’Authority. Questa volta si chiamano www.genialitaly.com, www.admiraassicurazionionline.com e www.assicurazione-airone.it. Il copione è sempre il medesimo, si clonano nomi noti per fare cadere in trappola consumatori che vanno su internet in cerca di risparmiare sulla polizza obbligatoria Rc Auto.
Fa il punto sul problema Roberto Copia, responsabile della divisione vigilanza intermediari Ivass, che fornisce anche uno spunto di riflessione, si domanda infatti: «quanti dei 2,8 milioni di veicoli immatricolati che nel 2017 risultavano sprovvisti di copertura assicurativa potrebbero in realtà essere assicurati da una polizza falsa acquistata via web con un intermediari irregolari?». Nella rete finiscono anche i cosiddetti Millennials, giovani con elevate capacità di interazione tramite strumenti informatici, ma del tutto a digiuno di conoscenze assicurative.
L’impatto economico e sociale del fenomeno è notevole. «I cittadini per risparmiare rischiano di perdere denaro e incorrere nelle sanzioni previste per assenza di copertura assicurativa (multa sequestro del veicolo e ritiro della patente) – spiega Copia –. Non solo, chi viene danneggiato da veicoli circolanti privi di valida copertura assicurativa deve chiedere l’indennizzo al Fondo di garanzia delle vittime della strada, alimentato da tutti gli assicurati (con quel 2,5% di ciascun premio Rc auto pagato sulle polizze)».
Ivass sta cercando di arginare il fenomeno: una volta che l’Authority appura che un sito segnalato non è riconducibile a un intermediario iscritto al registro Unico, pubblica sul proprio sito internet un comunicato stampa per informazione e tutela dei risparmiatori e contemporaneamente segnala il reato all’autorità giudiziaria. L’Authority segnala il caso anche al registro nazionale di domini e agli emittenti di carte nonché agli uffici commerciali e alle unità antifrode delle compagnie.Vi sono inoltre operazioni di sensibilizzazione e divulgazione operate in altri ambiti.
I consigli
Non mancano i consigli per i risparmiatori: in primis quello di rivolgersi al contact center (800.48.66.61) che fornisce pratici suggerimenti quando si hanno dei sospetti. Poi controllare il sito e insospettirsi nel caso in cui il pagamento del premio sia a favore di contonline o carte di credito intestate a persone diverse dall’intermediario iscritto al Rui. Controllare l’elenco dei siti irregolari sul sito internet Ivass. Infine una volta assicurati controllare il contratto facendo attenzione anche alle piccole imperfezioni o errori materiali. Infine controllare anche l’effettiva copertura del proprio veicolo rintracciabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Stipendi in contanti, sanzioni per società e amministratore

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 15 OTTOBRE 2018 di Gianpaolo Giuliani

Nel caso di pagamento in contanti delle retribuzioni è perseguibile la società o l’amministratore?
F.D.TARANTO
Ad essere tenuto al pagamento della sanzione, che va da mille a 5.000 euro è il datore di lavoro e, dunque, la società. Sul piano concreto è però l’amministratore (unico, delegato, altra figura similare) a trovarsi investito dell’obbligo di osservare o fare osservare le norme e le disposizioni che regolano i vari aspetti del rapporto di lavoro. Di conseguenza sarà anche lui il destinatario del provvedimento sanzionatorio.
In ogni caso l’articolo 6, della legge 689/1981 dispone la responsabilità solidale. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. L’ultimo comma della norma indicata concede a chi ha pagato il diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 31 Ottobre 2018 n.138 – Semplificazione per la presentazione del Bilancio degli Operatori Economici

13 Dicembre 2018

Si allega testo completo del Decreto Delegato nr 138 del 31 Ottobre 2018 che semplifica le modalità di trasmissione del Bilancio degli Operatori Economici.

Dal 1° gennaio 2019 sarà infatti più facile presentare il Bilancio d’Esercizio e inviare lo stesso  in un unico  formato elettronico  (XBRL) direttamente all’Ufficio Attività Economiche (già Ufficio Industria Artigianato e Commercio).

D.D. 31 Ottobre 2018 nr 138

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy